ABC Legale: appropriazione indebita

ABC Legale: appropriazione indebita

ART. 646 c.p.: Appropriazione indebita

  • Testo della norma:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Esempi:

1. Tizio e Mevia sono titolari di un conto corrente sul quale entrambi accreditano delle somme. Tizio utilizza tutte le somme depositate sul conto per acquistare un’autovettura di cui risulta unico proprietario.

2. Tizio affida la propria auto al meccanico Caio affinchè quest’ultimo gliela ripari, riconsegnandola non appena pronta. Caio, però, invece di riconsegnarla al proprietario la concede in uso a Sempronio, dietro pagamento un canone.

3. Tizio, Caio e Mevia acquistano insieme un biglietto della lotteria, poi risultato vincente. Tizio incassa la vincita e la accredita per l’intero sul proprio conto corrente senza consegnare alcuna somma a Caio e Mevia.

  • Elementi della fattispecie:
  • presupposto del possesso:

la presenza di un potere di disponibilità sul bene (denaro o cosa mobile) da parte dell’agente rappresenta l’elemento che differenzia il delitto di appropriazione indebita dal furto (art. 624 c.p.). In altre parole, il soggetto agente, al momento in cui pone in essere il comportamento punito dalla norma penale, si trova già in possesso del denaro o della cosa mobile altrui, a lui affidate per specifiche ragioni.

Esempio 2: Tizio affida al meccanico Caio la propria auto affinché la possa riparare. Caio, invece, la consegna a Sempronio affinché la usi come auto sostitutiva.

In questo esempio Caio ha il possesso dell’auto al solo fine di eseguirvi delle riparazioni; non è quindi legittimato ad utilizzarla per finalità diverse.

  • condotta appropriativa:

si ha condotta appropriativa ogni volta in cui si verifica la c.d. interversione del possesso ovvero ogni volta in cui il soggetto agente si comporti, nei confronti del denaro o della cosa mobile altrui di cui ha il possesso come se ne fosse il proprietario pertanto, oltrepassando le facoltà di disposizione del bene consentitegli dalle ragioni in virtù delle quali lo possiede.

Esempio 2: la condotta appropriativa si verifica al momento in cui Caio consegna l’auto a Sempronio per utilizzarla come auto sostitutiva. In questo caso, Caio utilizza l’auto per finalità diverse da quelle per le quali gli veniva in origine consegnata da Tizio.

  • oggetto materiale:

la norma di riferisce esplicitamente al denaro ed alla cosa mobile altrui.

Si precisa al riguardo che normalmente l’uso di cose fungibili (come il denaro) non integra il reato se il possessore può e vuole renderne altre della stessa specie; diverso è invece il caso in cui vi è un interesse particolare dell’avente diritto ad avere indietro quella particolare cosa, specificatamente individuata (ad esempio una determinata moneta avente un valore affettivo per il proprietario).

Il concetto di “cosa”, invece, presuppone una certa corporeità per cui non rientrano nel novero delle cose mobili i diritti in sé stessi, né i beni immateriali (idee, invenzioni, opere artistiche, ecc.) salvo che siano “incorporati” in documenti, copie, progetti o modelli.

Importante, infine, il riferimento all’altruità della cosa: il bene quindi, deve essere di proprietà di un soggetto diverso da quello agente.

  • finalità di procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto:

Il soggetto agente compie il comportamento penalmente punito in piena consapevolezza e con la volontà di ottenere un guadagno qualificato “ingiusto” in quanto derivante da un’attività a lui non consentita dalla legge.

Esempio 3: Tizio, consapevole di non essere l’unico proprietario del biglietto vincente, accredita la vincita sul proprio conto corrente senza corrispondere le rispettive quote a Caio e Mevia.

  • Procedibilità:

Il delitto di appropriazione indebita è perseguito a querela della persona offesa: ciò significa che per avviare un procedimento penale volto alla punizione del soggetto agente, la persona che si ritiene offesa da un comportamento astrattamente riconducibile alla condotta appena descritta dovrà attivarsi formalmente presentando alle Autorità una Querela nella quale denunciare i comportamenti ritenuti penalmente rilevanti, in un termine di 90 giorni dalla notizia del fatto che costituisce reato.

  • Circostanza aggravante:

La fattispecie in esame è aggravata se il comportamento descritto insiste su una cosa posseduta a titolo di deposito necessario ovvero nell’ipotesi di cui all’art. 1864 c.c., deposito al quale il proprietario era costretto a seguito di un qualunque incidente come un incendio, una rovina, un naufragio o un altro avvenimento imprevisto. Nonostante la norma civile sia stata abrogata, si ritiene comunque che in ambito penalistico l’aggravante debba ritenersi tutt’ora operante.

Adele Antonini



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