ABC Legale: i brevetti

ABC Legale: i brevetti

1. Funzione e disciplina

Il brevetto ha la funzione di certificare i caratteri propri di un’invenzione rendendola pubblica e attribuendo al creatore della stessa l’esclusiva sull’utilizzo e lo sfruttamento economico della medesima.

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, il brevetto nazionale è regolato dagli artt. 45 e ss. D.Lgs. n. 30/2005 (“c.p.i.”), mentre in ambito europeo la disciplina è contenuta nella Convenzione sul Brevetto Europeo 05/10/1973 (“CBE”, L. 26/05/1978, n. 260).

Le norme della Convenzione sono state trasposte negli artt. 54-59 e 149-150 c.p.i., che ne ha dunque recepito il contenuto.

2. Fatti costitutivi, durata, decadenza ed esaurimento

Le invenzioni attribuiscono al titolare delle stesse i diritti di esclusiva previsti dalla normativa di riferimento solo se sia stato ottenuto il brevetto, come si evince dall’art. 2, comma 5 e dall’art. 53 c.p.i. È fatta salva la possibilità che un’invenzione non registrata, ma utilizzata da un terzo nei 12 mesi anteriori al deposito della domanda di brevetto sulla medesima, possa continuare ad essere utilizzata dal terzo stesso nei limiti in cui detto utilizzo già avveniva in precedenza (art. 68, comma 3, c.p.i.).

Dal deposito della domanda decorrono i 20 anni di validità del brevetto (art. 63, CBE L. 26/05/1978, n. 260; art. 60 c.p.i.).

Sono due le cause di decadenza del brevetto. La prima è il mancato pagamento, decorsi sei mesi dalla scadenza, dei contributi annuali dovuti per la conservazione del brevetto (art. 75 c.p.i.). La seconda consiste nella mancata attuazione dell’invenzione in relazione alla quale sia stata concessa una licenza obbligatoria (art. 70, comma 4 c.p.i.).

3. Requisiti

I requisiti che l’invenzione deve avere affinché possa essere validamente brevettata sono i seguenti:

i. idoneità a risolvere un problema tecnico;

ii. novità (art. 46 c.p.i.);

iii. non deve risultare ovvia a esperto del ramo (art. 48 c.p.i.);

iv deve essere riproducibile in ogni settore dell’industria (art. 49 c.p.i.);

v. liceità (art. 50 c.p.i.);

vi. deve consentire materialmente la realizzazione dell’invenzione da parte di terzi esperti del ramo (art. 51 c.p.i.).

4. Esclusioni

Ai sensi dell’art. 45, comma 2, c.p.i., infatti, “Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici”, in quanto si deve trattare di invenzione di qualcosa che non esiste in natura;

“b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore”. Questi ultimi (software) sono brevettabili, come per le scoperte, se utili a risolvere un problema tecnico. Diversamente il software in quanto tale può essere tutelato dalla normativa in materia di diritto d’autore.

“c) le presentazioni di informazioni”.

Ulteriori esclusioni sono previste all’art. 45, comma 4, c.p.i., ove si legge, ad esempio, che “Non possono costituire oggetto di brevetto:

a. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;”;

b. le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali.

5. I soggetti titolari del brevetto

Titolare del brevetto è l’autore dell’invenzione e i suoi aventi causa (art. 63, comma 2, c.p.i.) e non chi abbia messo esclusivamente a disposizione le risorse economiche necessarie a raggiungere un determinato risultato tecnico.

Ferma la paternità dell’invenzione in capo a chi l’ha concepita, un’eccezione alla regola generale è prevista in caso di invenzioni di dipendenti e di professionisti incaricati dal committente:

a) il primo caso riguarda l’invenzione “fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita” (art. 64, comma 1, c.p.i). In questo caso il diritto allo sfruttamento economico dell’invenzione spetta al datore di lavoro o al committente;

b) il secondo riguarda l’invenzione “fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego” e per la quale non è stata “prevista e stabilita una retribuzione” in favore del dipendente (art. 64, comma 2, c.p.i.). Tale ipotesi comporta che i diritti di sfruttamento economico rimangano in capo al datore di lavoro/committente, che dovrà tuttavia riconoscere al dipendente o al professionista un “equo premio” per il risultato ottenuto;

c) il terzo caso, residuale, è quello in cui, mancando i presupposti elencati ai punti precedenti, il dipendente abbia comunque concepito un’“invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro” (art. 64, comma 3, c.p.i.). In questo caso il diritto allo sfruttamento economico dell’invenzione spetta per legge al dipendente mentre al datore di lavoro è riconosciuto il “diritto di opzione per l’uso entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto” (art. 64, comma 3, c.p.i.).

6. Licenza obbligatoria

I casi di licenza obbligatoria regolati dal codice, tra gli altri, sono i seguenti:

i) la licenza sul brevetto principale, nel caso in cui il titolare di quest’ultimo non abbia prestato il consenso all’attuazione del brevetto dipendente (art. 71 c.p.i.), e nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione posteriore.

ii) la mancata attuazione del brevetto da parte del titolare, anche per mezzo di licenziatari, per tre anni consecutivi dalla concessione del brevetto o quattro dal deposito della domanda, in modo tale da non soddisfare i bisogni del Paese (art. 70 c.p.i.).

Filippo Pasqualetti



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