Agevolazioni prima casa mutamento destinazione d’uso

Il mutamento di destinazione d’uso della prima casa, acquistata in via agevolata, apre la possibilità ad un “secondo bonus” sull’acquisto di altra abitazione.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 22560 del 10 agosto 2021 della Corte di Cassazione.

Il caso aveva ad oggetto un avviso di liquidazione delle imposte di registro notificato ad un contribuente con riferimento ad un atto di mutuo assoggettato ad imposta sostitutiva agevolata in quanto collegato ad un acquisto di immobile dichiarato come prima casa.

L’Agenzia ha accertato che al momento dell’acquisto il contribuente era proprietario di un’altra casa di abitazione sita nel medesimo Comune, acquistata con i benefici per la prima casa e che, un mese prima dell’acquisto dell’immobile per il quale era stato erogato il mutuo, aveva mutato la destinazione d’uso, da abitazione ad ufficio.   

La CTR dell’Emilia Romagna aveva ritenuto che nella fattispecie vi fossero una pluralità di elementi che dimostravano la strumentalità del mutamento di destinazione d’uso ai fini dell’elusione della normativa in tema di agevolazione prima casa; aveva ritenuto altresì che il contribuente all’atto dell’acquisto dell’immobile di cui si tratta aveva già una casa di abitazione (acquistata con le agevolazioni prima casa), e che detta casa fosse la effettiva casa di abitazione del contribuente stesso e che il mutamento d’uso fosse soltanto fittizio, per fruire per la seconda volta delle agevolazioni fiscali.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, lamentando che all’atto di acquisto della seconda casa, cui afferiscono le agevolazioni contestate dall’Agenzia delle Entrate, l’altro immobile, già acquistato con le agevolazioni prima casa, avesse perso le caratteristiche di “abitazione”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, richiamando il contenuto dell’art. 1, nota II bis, allegata alla tariffa del DPR 131/1986 il quale prevede che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione deve ricorrere, tra le altre, la condizione che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.      

Nel caso di specie è pacifico che al momento dell’acquisto il contribuente era proprietario di un immobile la cui destinazione abitativa era già stata modificata, sicchè la sua dichiarazione non può considerarsi mendace. 

La Suprema Corte aveva già affermato il principio secondo il quale, ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della prima casa, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, tariffa allegata, nel testo ratione temporis applicabile alla stipula qui in esame (2009), condiziona l’agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà di altra “casa di abitazione” nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare, senza più menzionare anche il requisito dell’idoneità dell’immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicchè non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso (Cass. n. 25646 del 2015; Cass. n. 25521 del 2016).

La circostanza che il contribuente avesse già goduto della prima agevolazione non può ostare alla seconda, e pur se l’intera operazione può apparire preordinata a beneficiare due volte della stessa agevolazione, questo risultato può essere contrastato dall’erario, in quanto l’Agenzia avrebbe potuto dichiarare la decadenza dalla prima agevolazione al momento del cambio di destinazione e revocare i benefici concessi con riferimento al precedente acquisto, in quanto la modifica della destinazione d’uso determina la revoca del beneficio (Cass. n. 19255 del 2017; sulla possibilità di fruire più volte della agevolazione cfr. Cass. n. 2072 del 2016).



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