Alcooltest ed omesso avviso per l’assistenza del difensore

Guida in stato di ebrezza e controllo dei valori alcolemici: invalidità del procedimento penale per omessa verbalizzazione dell’avviso sul difensore? Si attende la Cassazione.

L’avviso difensivo è atto obbligatorio per il controllo etilometrico ma non sempre è presente nei verbali di contestazione di violazione del Codice della Strada con conseguenze impattanti sulle sorti stesse dei procedimenti penali (sovente archiviati) o delle relative sentenze (indirettamente affette da nullità). Ma è sempre così? Vediamo nel dettaglio cosa sostiene la Corte di legittimità.

Sei stato fermato dall’Autorità Giudiziaria mentre eri alla guida, hai eseguito l’alcooltest o ti sei sottoposto a prelievi ematici ai fini della rilevazione del tasso alcolemico e in conseguenza dei risultati emersi ti veniva notificato un verbale di contestazione per guida in stato di ebrezza (violazione art. 186 C.d.S.)? Il verbale notificato non riporta l’avviso difensivo della facoltà di richiedere la presenza del difensore duranti i controlli? Vuoi valutare l’opportunità di impugnare l’atto carente dell’avviso difensivo?

Ecco quello che devi sapere.

La carenza dell’avviso al conducente ubriaco in relazione alla facoltà di farsi assistere da un difensore nella fase di accertamento del tasso alcolemico non rispecchia il fondamento della natura dell’atto (alcooltest o prelievi del sangue) da ritenere un accertamento urgente sulla persona condotto dalla polizia giudiziaria (art. 354, co. 3 c.p.c.), la quale è chiamata ad avvertire “la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”, secondo quando richiesto dall’art. 114 disp. att. c.p.p..

Nessun problema quando l’avvertimento viene reso e contestualmente verbalizzato. Ma cosa accade nei casi di omessa verbalizzazione dell’avviso difensivo? La Corte di Cassazione sul punto non ha ancora assunto una posizione netta ed in attesa di conoscere gli sviluppi conseguenti alla restituzione degli atti alla Sezione rimettente – che aveva sollevato la questione davanti alle Sezioni Unite – proviamo a fare chiarezza.

L’avviso difensivo: profili generali

I principi generali in materia si rinvengono negli articoli 354, 356, 357 c.p.p. nonché negli articoli 114 e 115 disp. att. c.p.p..

Ai sensi dell’art. 354 c.p.p. gli agenti di Polizia Giudiziaria, a fronte di un pericolo di alterazione e/o dispersione e/o modificazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle tracce, compiono gli accertamenti ed i rilievi che ritengono necessari i quali devono essere verbalizzati (art. 357 c.p.p) contestualmente o immediatamente dopo al loro compimento (art. 373, comma 4 c.p.p.).

L’esecuzione di queste attività contempla sia la facoltà del difensore di assistervi (art. 356 c.p.p.) sia il diritto dell’indagato presente di essere avvertito della facoltà di essere assistito dal proprio difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.).

Dalle norme richiamate si desume che:

  • l’avviso difensivo è un adempimento quindi dovuto perciò obbligatorio, nei confronti dell’indagato presente, ogniqualvolta la Polizia Giudiziaria stia per compiere uno degli atti previsti dagli artt. 352 – Perquisizioni – e 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro;
  • le attività in argomento dovranno essere verbalizzate (art. 357 c.p.p.);
  • i verbali devono essere contestuali o immediatamente successivi a quanto eseguito (art. 373, comma 4 c.p.p.).

L’avviso difensivo nella guida in stato di ebrezza ai fini dell’Alcooltest

Abbiamo visto che l’avviso difensivo è un avvertimento obbligatorio da rendere tutte le volte in cui la P.G. debba eseguire una serie di attività predeterminate. Tra queste attività rientrano gli accertamenti ed i rilievi indicati dall’art. 354 c.p.p. e quindi anche l’alcooltest e/o i prelievi ematici (intesi come species degli accertamenti urgenti).

Abbiamo inoltre appurato come i predetti accertamenti devono essere verbalizzati contestualmente o immediatamente dopo la loro esecuzione.

In materia di guida in stato di ebrezza la disciplina sull’avviso al conducente della facoltà di avvalersi dell’assistenza di un difensore di fiducia ai fini degli accertamenti etilometrici si arricchisce del contenuto dell’art. 186 C.d.S. per il quale:

  • La Polizia Stradale può eseguire controlli qualitativi non invasivi (c.d. pre-test) al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti inerenti lo stato di ebrezza (art. 186, comma 3, C.d.S.);
  • La Polizia Giudiziaria può effettuare l’alcooltest o disporre i prelievi ematici se:
  • i pre-test danno esito positivo
  • si è verificato un incedente stradale
  • oppure quando ci sia motivo di ritenere che il conducente sia in stato di alterazione alcolica (art. 186, comma 4, C.d.S.);
  • Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche l’accertamento viene fatto dagli operatori sanitari su richiesta della P.G. (art. 186, comma 5, C.d.S.).

Dunque, con la sola eccezione dei controlli previsti dal comma 3, l’avviso al conducente ubriaco deve essere dato sin dall’avvio della procedura accertativa quindi alcooltest o prelievi ematici non compresi tra quelli di cui al comma 5 essendo, come abbiamo visto, atti garantiti (356 e 114 c.p.p.) sottoposti ad un obbligo di verbalizzazione (articoli 357 e 373 c.p.p.).

Ma cosa accade quando questo non avviene? Può l’omessa verbalizzazione dell’avviso difensivo al conducente ubriaco invalidare il procedimento penale eventualmente instauratosi?

Vediamo di seguito cosa ci dice la Cassazione.

L’avviso difensivo nella guida in stato di ebrezza ai fini dell’Alcooltest: gli arresti della Cassazione

Con Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 34337/2020 la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione chiedeva la soluzione del contrasto inerente a “se la prova dell’intervenuto avviso previsto dall’art. 114 disp. Att. c.p.p. possa essere acquisita in dibattimento attraverso la deposizione del verbalizzante, in assenza di riscontro scritto.”

La Quarta Sezione Penale infatti interrogava le SS.UU. avendo rilevato sul punto la presenza di due orientamenti:

  1. Secondo la prima tesi l’omessa verbalizzazione dell’avviso al conducente non invalida il procedimento potendosi raggiungere la prova dell’avvenuto adempimento mediante deposizione dell’agente di P.G. operante (Cass. Pen. n. 18349/2021; Cass. Pen. n. 28466/2021; Cass. Pen. n. 34806/2018; Cass. Pen. n. 25799/2015).

A sostegno di questa tesi si richiamano:

  • L’art. 357, co. II, c.p.p., che non prevede sanzioni per l’omessa verbalizzazione dell’avviso;
  • L’art. 115 disp. Att. c.p.p. che non contempla tra gli adempimenti obbligatori l’annotazione dell’avviso al conducente;
  • L’art. 195, comma 4 c.p.p. il quale vieta alla P.G: di rendere testimonianza rispetto al contenuto delle s.i.t. acquisite ritenendola invero utile ai fini dell’esposizione delle ragioni dell’omessa verbalizzazione dell’avviso.
  • La seconda tesi, più garantista e condivisa dalla Sezione rimettente (Ordinanza n. 34337/2020), ritiene che la prova dell’avvenuto avviso difensivo debba essere contenuta in un atto formale (il verbale) in maniera da consentire la formazione della prova nel contraddittorio, rispettando il dettame normativo in punto di formazione documentale.

A sostegno di questa tesi si richiamano:

  • L’art. 195, comma 4 c.p.p. interpretandolo estensivamente secondo l’orientamento espresso da SS.UU. Torcasio n. 36747/2003: l’omessa verbalizzazione dell’avviso al conducente non può essere sostituita dalla testimonianza dell’agente in capo al quale il divieto di testimoniare si estende oltre le s.i.t.;
  • Il combinato disposto degli articoli 354, 357 comma 2 e 373 comma 4 c.p.p. secondo cui gli accertamenti urgenti sulla persona devono essere verbalizzati contestualmente o nell’immediatezza successiva al loro compimento.

Come dicevamo, stante la presenza di diverse posizioni giurisprudenziali, la problematica è stata rimessa alle Sezioni Unite con Ordinanza n. 34337/2020 le quali a propria volta restituivano gli atti alla Quarta Sezione non ritenendo di potersi pronunciare stante la necessità di condurre approfondimenti rispetto a alcuni profili.

Siamo quindi in attesa di conoscere la posizione che intenderà assumere la sezione rimettente alla luce di tale scelta.

In conclusione: l’omesso avviso per l’assistenza del difensore all’interno del verbale di contestazione è idoneo a travolgere le sorti del procedimento penale? Al riguardo va osservato che, sebbene la giurisprudenza stia dimostrando aperture nel ritenere obbligatoria la verbalizzazione dell’avviso al conducente, gli arresti maggioritari stanno sempre più ammettendo la testimonianza degli Agenti operanti al fine di raggiungere la prova dell’avvenuto adempimento quando la stessa sia non desumibile dal verbale.

Quanto appena esposto esplica in maniera riassuntiva le principali posizioni sull’argomento non assurgendo a contributo esaustivo della materia nella piena consapevolezza della diversità delle varie situazioni concrete, tra le quali potrebbe rientrare anche il tuo caso. Per cui se desideri una risposta specifica alla tua situazione contattaci, ne saremo grati e disponibili a fornirti una consulenza legale!



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