Assegno di mantenimento figlio: cos’è e come si calcola

L’assegno di mantenimento per i figli rappresenta un fondamentale strumento nel contesto giuridico familiare, regolamentando l’obbligo dei genitori di fornire un contributo finanziario per garantire il sostentamento dei propri figli in caso di separazione o divorzio. Questo articolo esplora dettagliatamente la normativa di riferimento, i criteri di calcolo e le specificità relative ai figli minorenni e maggiorenni. Dalla base giuridica costituzionale e codicistica agli aspetti pratici del calcolo dell’assegno e alle azioni legali in caso di inadempienza, l’analisi approfondita offre una panoramica completa di questo importante argomento, fornendo informazioni utili sia ai genitori coinvolti che a coloro che cercano una comprensione approfondita di questo delicato aspetto del diritto di famiglia.

Assegno di Mantenimento Figlio: Cos’è

L’assegno di mantenimento rappresenta un fondamentale contributo economico, generalmente mensile, che i genitori sono tenuti a versare nel contesto di una separazione o divorzio, al fine di garantire il sostentamento dei figli. Tale obbligo si estende sia ai figli minorenni che, in determinate circostanze, ai figli maggiorenni. La finalità dell’assegno è adattarsi alle molteplici esigenze legate all’abitazione, all’istruzione, all’attività sportiva ed agli hobbies in genere perseguiti dai figli, alla salute e al contesto sociale dei figli.

Indipendentemente dallo stato civile dei genitori, che siano sposati, non sposati o in convivenza, l’obbligo di mantenimento permane inalterato. La legge stabilisce chiaramente che il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito materialmente e moralmente dai genitori, con attenzione alle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Fino a quando il figlio non raggiunge l’autosufficienza economica, i genitori sono responsabili di garantirgli i mezzi di sussistenza necessari per perseguire le sue aspirazioni, sia in ambito di studio che professionale. Il diritto al mantenimento per i figli è sancito dall’art. 315 bis c.c. ed il conseguente diritto ad un assegno di mantenimento diventa pertanto un elemento chiave in caso di separazione o divorzio, in quanto il genitore (di regola) non collocatario, ovvero presso il quale i figli non risiedono stabilmente, è tenuto a versare l’assegno direttamente all’altro genitore o, in caso di figli maggiorenni, anche direttamente al figlio.

L’obbligo di mantenimento persiste fino a quando il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, e l’importo dell’assegno deve essere proporzionale alle esigenze della prole, superando il semplice sostegno alimentare. In termini giuridici, il termine “mantenimento dei figli” racchiude due concetti fondamentali: l’obbligo irrinunciabile del genitore verso il figlio e l’assegno di mantenimento come strumento finalizzato a stabilire chi, secondo quali tempistiche e con quale importo, è tenuto a corrispondere direttamente denaro per garantire il benessere dei figli in situazioni di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori, contribuendo così al loro pieno sviluppo e soddisfacimento delle aspirazioni.

Assegno di Mantenimento Figlio: La Normativa

La base giuridica dell’obbligo dei genitori di mantenere i propri figli è rintracciabile a livello costituzionale e codicistico. L’articolo 30 della Costituzione sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, indipendentemente dal matrimonio. Questo principio si riflette anche nell’art. 315 bis c. 1 c.c., che stabilisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato e assistito moralmente dai genitori.

L’art. 316 bis c. 1 c.c. regola il concorso al mantenimento, sottolineando l’obbligo dei genitori di adempiere alle necessità dei figli proporzionalmente alle loro risorse economiche e capacità lavorative. In caso di insufficienza di mezzi da parte dei genitori, gli ascendenti più prossimi sono tenuti a fornire il supporto necessario.

Il giudice, secondo l’art. 337 ter c. 2 c.c., deve adottare provvedimenti relativi alla prole basati esclusivamente sull’interesse morale e materiale dei figli. L’art. 337 ter c. 4 c.c. specifica che il giudice stabilisce la misura e il modo in cui ciascun genitore contribuisce al mantenimento. Questo include la determinazione di un assegno periodico, garantendo la proporzionalità rispetto al reddito e considerando vari parametri.

L’art. 337 septies c.c. offre disposizioni a favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti. Il giudice può ordinare il versamento di un assegno periodico, specialmente per i figli maggiorenni con gravi disabilità, applicando integralmente le disposizioni previste per i figli minori.

Assegno di Mantenimento Figlio: Come si Calcola

Il calcolo dell’assegno di mantenimento costituisce un processo complesso e dettagliato, che si basa su diversi fattori economici e situazionali. Deve premettersi come non vi sia un criterio oggettivo ed aritmetico per la determinazione dell’assegno di mantenimento, dovendosi considerare plurime componenti e dovendo comunque adattare ai singoli casi specifici le esigenze del figlio da tutelare, per cui quanto segue è un’indicazione dei criteri in genere utilizzati per la determinazione dell’assegno mensile di mantenimento dei figli.  Il punto di partenza fondamentale è rappresentato dal reddito netto medio mensile del genitore obbligato e del beneficiario. Nella determinazione dell’assegno di mantenimento i genitori (laddove sia concordato consensualmente) o il giudice (in caso di disaccordo) devono tenere conto di tutti gli elementi che vanno a ridurre tale reddito, per determinare così la reale capacità contributiva dei soggetti coinvolti nella valutazione. Dal reddito, quindi, vanno detratti diversi elementi che costituiscono spese periodiche per chi effettua i pagamenti.

Queste spese includono mutui e finanziamenti relativi alle necessità familiari, eventuali affitti per nuove sistemazioni, spese condominiali, manutenzione della casa coniugale e altre proprietà in comune, bollette e tasse di proprietà degli immobili. Dopo aver detratto tali spese dalle entrate nette dei genitori, si ottiene il reddito disponibile per il calcolo dell’assegno di mantenimento.

Una metodologia chiave nel processo di calcolo prevede la fotocopiatura delle ricevute fiscali e la compilazione di un elenco dettagliato di tutte le voci di costo, indicando chi se ne fa carico. Questa documentazione dettagliata può essere presentata al giudice per fornire una panoramica completa della situazione economica dei genitori.

L’assegno di mantenimento, inoltre, è soggetto a perdere potere di acquisto a causa dell’inflazione. Pertanto, la legge prevede la rivalutazione annuale dell’importo stabilito dal giudice in base agli indici Istat. Questa pratica garantisce che l’assegno mantenga la sua congruenza con il costo della vita nel corso del tempo. L’adeguamento Istat annuale si applica, pertanto, automaticamente, prescindendo dalla sua espressa previsione nel provvedimento o atto che quantifica l’importo dell’assegno di mantenimento.

La valutazione giudiziale del mantenimento dei figli deve essere proporzionata alle effettive sostanze del genitore obbligato. In casi di separazione consensuale o divorzio congiunto, in cui le parti sono concordi sul mantenimento dei figli, l’intervento del giudice si limita a verificare e ratificare che gli accordi presi rispettino e tutelino gli interessi dei beneficiari e non siano contrari all’ordine pubblico. Quindi, se la misura del mantenimento concordata è palesemente insufficiente, il giudice può intervenire per proteggere i diritti fondamentali del minore o del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Nel contesto di una separazione o di un divorzio giudiziale, spetta al giudice determinare la misura del mantenimento ai figli, basandosi sulle prove raccolte durante il procedimento. L’interesse superiore del minore costituisce il punto di riferimento principale, e il giudice dispone di ampio potere discrezionale nel determinare l’importo dell’obbligo di mantenimento.

Non esistono criteri di calcolo specifici previsti dalla legge, ma la prassi giurisprudenziale applica criteri di massima, considerando entrate, uscite e l’incidenza dell’assegnazione della casa coniugale. 

Assegno di Mantenimento per Figlio Minorenne

La disposizione giuridica sull’assegno di mantenimento per figli minori, regolamentata dall’articolo 337 ter comma 2 del Codice Civile, conferisce al giudice l’autorità di stabilire la quantità e le modalità con cui ciascun genitore contribuisce al benessere dei figli minori. È importante sottolineare che il riconoscimento di questo contributo non è vincolato alla domanda presentata da uno dei genitori. In altre parole, il giudice ha il potere di decidere autonomamente in merito all’assegnazione dell’assegno, basandosi sulle necessità dei figli e sulle risorse economiche dei genitori. Questo assegno è destinato (di regola) al genitore presso il quale il figlio risiede principalmente o, comunque, del genitore redditualmente ed economicamente più debole, e l’obbligo di mantenimento persiste oltre il compimento della maggiore età, fino a quando i figli non raggiungono l’indipendenza economica. La giurisprudenza interviene con criteri ben definiti, considerando la situazione economica dei figli, la loro età, il livello di competenza professionale e tecnica, gli sforzi nella ricerca di lavoro e la condotta generale a partire dal compimento dei diciotto anni.

Assegno di Mantenimento per Figlio Maggiorenne

L’articolo 337 septies del Codice Civile disciplina l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti. In questo caso, la richiesta può provenire sia dal genitore che convive con il figlio maggiorenne, sia direttamente dal figlio, anche nel caso in cui non conviva con nessuno dei genitori. La legge prevede il pagamento diretto dell’assegno all’avente diritto, salvo diverse disposizioni del giudice. L’obbligo di mantenimento si estende anche ai figli maggiorenni portatori di gravi handicap, e la legge specifica che l’assegno è sempre dovuto senza necessità di una richiesta esplicita. Nel caso in cui il figlio maggiorenne percepisca una pensione di invalidità o un’indennità di accompagnamento, il genitore è esentato dal versare il contributo se la somma ricevuta è sufficiente a coprire le necessità del figlio. Altrimenti, l’obbligo di mantenimento persiste fino a quando il figlio raggiunge l’autosufficienza economica, dimostrando impegno nella ricerca di lavoro o nel percorso formativo. La giurisprudenza ha individuato il limite di età di 34 anni come punto oltre il quale il mantenimento può essere considerato irragionevole, pur mantenendo la flessibilità nell’analisi caso per caso.

Assegno di mantenimento figlio: la durata

L’assegno di mantenimento per il figlio rappresenta un obbligo dei genitori, sia durante il periodo di convivenza che in caso di separazione. Secondo la giurisprudenza, tale obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma permane fino a quando il giovane non raggiunge un’indipendenza economica sufficiente a coprire i propri bisogni personali. La determinazione di tale autosufficienza è legata al principio che il figlio, pur essendo maggiorenne, diventa economicamente autonomo quando inizia a percepire un reddito congruo alla sua professionalità, in linea con il percorso di studi intrapreso e rispettoso delle condizioni del mercato del lavoro.

La durata dell’assegno di mantenimento varia in base a diverse circostanze. Nel caso di ragazzi che terminano la scuola dell’obbligo, si richiede loro di cercare un’occupazione adeguatamente retribuita. Per coloro che proseguono gli studi universitari, è possibile prolungare il periodo di mantenimento a condizione che si impegnino negli studi e che il percorso accademico si concluda entro tempi ragionevoli.

Tuttavia, la giurisprudenza tende a limitare il mantenimento oltre i 30 anni, e raramente si consente il superamento dei 34 anni, a meno che non sussistano ragioni specifiche come condizioni di salute o difficoltà oggettive nell’ottenere un’occupazione stabile.

La recente revoca di un assegno di mantenimento da parte del Tribunale di Bologna, in un caso in cui il figlio maggiorenne non ha dimostrato la propria non autosufficienza per ragioni non attribuibili a lui, evidenzia l’importanza per il figlio di dimostrare le circostanze che ostacolano l’indipendenza economica.

È fondamentale comprendere che la ricerca di lavoro e l’impegno nel raggiungimento dell’autosufficienza sono elementi chiave per mantenere il diritto all’assegno di mantenimento. Laddove il figlio maggiorenne si sottragga volontariamente alla ricerca di impiego, la Corte di Cassazione sottolinea il principio di auto-responsabilità, indicando che il diritto al mantenimento non dovrebbe essere abusato. Nonostante una pronuncia isolata affermi che l’obbligo di mantenimento si estinguerebbe con la maggiore età, l’orientamento generale sostiene che tale obbligazione cessa al conseguimento dell’indipendenza economica del figlio.

Assegno di Mantenimento Figlio: Cosa Fare in Caso di Inadempimento

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore non convivente rappresenta una situazione delicata che richiede tempestive azioni legali da parte del genitore beneficiario o del figlio maggiorenne. Nonostante la fine del rapporto coniugale o di convivenza more uxorio, la responsabilità nei confronti della prole persiste, imponendo ai genitori l’obbligo di contribuire all’educazione e al sostentamento economico dei figli.

Nel caso in cui il genitore obbligato non versi l’assegno di mantenimento, il genitore beneficiario o il figlio maggiorenne possono avviare azioni legali. Sul versante civile, è possibile procedere con il pignoramento di beni, come stipendi, crediti, conti correnti o proprietà, mediante l’invio di una raccomandata di diffida e l’ottenimento di un titolo esecutivo da parte del giudice. In aggiunta, esistono azioni penali per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, con conseguenti sanzioni quali reclusione o ammenda.

In caso di inadempienza, è importante agire tempestivamente, sia dal punto di vista civile che penale, per garantire la tutela dei diritti dei figli e il corretto svolgimento delle responsabilità genitoriali.

Assegno di Mantenimento Figlio: Prescrizione del Diritto

La prescrizione del diritto al mantenimento per figli maggiorenni segue le consuete tempistiche, con un termine quinquennale per i singoli ratei mensili e un termine decennale per l’azione di restituzione intrapresa nei confronti del genitore inadempiente. La principale distinzione in questo contesto è che i figli maggiorenni, avendo raggiunto la maggiore età, sono autorizzati ad agire personalmente per ottenere gli importi dovuti. Per i figli naturali, il caso diventa più complesso. La prescrizione del diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dal genitore che ha allevato il figlio, inizia dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, costituendo il punto di partenza della prescrizione decennale. È essenziale considerare che l’azione di regresso può essere esercitata anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale.

Nel contesto della prescrizione, è possibile interrompere il decorso del tempo inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al genitore inadempiente. Questo atto, contenente una formula specifica di diffida, serve ad interrompere la prescrizione, riservandosi l’opzione di intraprendere azioni legali entro un determinato periodo. È importante agire prontamente per evitare la perdita del diritto a ottenere gli arretrati degli assegni di mantenimento.

Conclusioni

In sintesi, l’assegno di mantenimento per figli emerge come un pilastro nel contesto giuridico familiare, regolamentando l’obbligo genitoriale di fornire supporto finanziario oltre che morale ai propri figli. Questo articolo ha esplorato approfonditamente la normativa di riferimento, i criteri di calcolo e le specifiche relative ai figli minorenni e maggiorenni.

La normativa costituzionale e codicistica, in particolare gli articoli 30, 315 bis, 317 bis, 337 ter e 337 septies del Codice Civile, sottolinea chiaramente i diritti e doveri dei genitori in materia di mantenimento. La determinazione dell’assegno, sia per figli minori che maggiorenni, si basa su vari parametri, tra cui le risorse economiche dei genitori, le necessità della prole e l’interesse morale e materiale dei figli, come stabilito dal giudice.

Il calcolo dell’assegno è un processo dettagliato che considera il reddito disponibile, le spese periodiche e la rivalutazione annuale per mantenere l’importo in linea con l’inflazione. La durata dell’assegno varia in base alle circostanze, con la giurisprudenza che tende a limitare il mantenimento oltre i 30 anni, salvo ragioni specifiche.

In caso di inadempienza nel pagamento, i beneficiari possono intraprendere azioni legali sia sul versante civile, attraverso il pignoramento di beni, che su quello penale, con sanzioni come reclusione o ammenda. È importante agire tempestivamente, considerando le regole di prescrizione che differiscono per singoli ratei mensili e azioni di restituzione.

Infine, per semplificare questi processi complessi, è possibile avvalersi di studi legali specializzati in diritto di famiglia. La consulenza di professionisti del settore può garantire una navigazione più agevole attraverso le intricate questioni legali, proteggendo i diritti dei figli e facilitando soluzioni adeguate per tutte le parti coinvolte.

Avv. Veronica Barzanti