Codice della crisi d’impresa: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 con modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza il quale ha previsto all’art. 64 bis uno strumento inedito, ossia il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO).

In cosa consiste il PRO?

Con il nuovo istituto l’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) CCII e che si trova in stato di crisi o insolvenza può presentare un piano con il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal progetto anche in deroga ai vincoli di distribuzione previsti per le procedure concorsuali dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, fatti salvi i diritti dei lavoratori che devono essere soddisfatti integralmente entro 30 giorni dall’omologazione, purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.

Quindi il nuovo istituto permette che la distribuzione del valore generato dal Piano possa avvenire in deroga alla graduazione dei titoli di prelazione sul presupposto che:

  • il PRO preveda la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
  • i crediti dei dipendenti siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione;
  • l’unanimità delle classi approvi il PRO;
  • la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del PRO siano attestati da un professionista indipendente.

Quali sono i presupposti?

Presupposto soggettivo. Il PRO è rivolto all’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) pertanto, che sia in grado di dimostrare la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale:

  • per natura (commerciale) e,
  • per dimensioni (non “sotto soglia” con riferimento ai parametri rilevanti).

Presupposto oggettivo. Il PRO è destinato all’imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del CCII:

  • lo stato di crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
  • l’insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Quali sono i caratteri distintivi?

Il PRO è finalizzato a destinare la distribuzione del ricavato del Piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile”, e pertanto in deroga a due principi generali specifici:

  • il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri;
  • i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Nel PRO il debitore deve indicare le ragioni per cui la proposta è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale e presentare, unitamente alla documentazione di cui all’art. 39 CCII, un piano contenente:

a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;

b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento;

c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di Concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;

d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di Concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

f) ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi stessi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente;

g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;

h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

j) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato;

k) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

l) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

m) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;

n) l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

Qual è la procedura di apertura?

A seguito della presentazione del ricorso per l’ammissione al PRO il Tribunale valuta la “mera ritualità della proposta” verificando “la correttezza dei criteri di formazione delle classi” : procedendo poi – in caso di esito positivo delle valutazioni – alla nomina del giudice delegato e del Commissario giudiziale (anche confermando quello eventualmente già nominato), ed adottando i provvedimenti “organizzativi” previsti dall’art. 47, comma 2, lettere c) e d) del CCII.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto sui pubblici registri a cura del Commissario giudiziale.

La domanda è presentata, anche con accesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a)”: vale a dire in funzione della concessione di un termine, entro il quale depositare la proposta (c.d. “definitiva”) ed il “Piano” funzionale a darvi esecuzione, nei termini del già conosciuto Concordato preventivo c.d. “prenotativo”, o anche “in bianco”.

Quali sono gli effetti sull’imprenditore?

Dalla data della presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale.

L’imprenditore deve informare preventivamente il Commissario “del compimento di atti di straordinaria amministrazione”, nonché della “esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione”. Il Commissario giudiziale può comunicare all’imprenditore (ed all’organo di controllo) il proprio dissenso, in quanto ritenga che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, ovvero non sia coerente rispetto al “Piano”. Nell’ipotesi di compimento, ciononostante, dell’atto, il Commissario giudiziale “ne informa immediatamente il Tribunale ai fini di cui all’articolo 106” (attivabilità della procedura di liquidazione giudiziale per atti in frode ai creditori).

Quali sono gli effetti sui creditori?

I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti” (salvo che vi sia l’autorizzazione). Inoltre “le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori”.

I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

Il Tribunale può disporre le misure cautelari e protettive previste dalla norma anche nel caso della procedura concernente il PRO. Se l’imprenditore ne ha fatto richiesta nella domanda, dalla data della sua pubblicazione del Registro delle Imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. 

Approvazione del piano.

In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i 2/3 dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro 180 giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Nel caso di crediti dei lavoratori (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) il termine per il pagamento è di 30 giorni.

Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

Il tribunale omologa con sentenza il PRO nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Facoltà di “conversione” del PRO nel Concordato preventivo

Laddove il PRO non sia stato approvato da tutte le classi dei creditori, e laddove l’imprenditore non intenda richiedere che il tribunale “accerti l’esito della votazione”, è possibile “modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto” di apertura del Concordato preventivo.

Comunque il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi sopra previste.


Francesca Scappini



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