Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e test pratico per gli imprenditori

Il D.L. n. 118/2021 convertito dalla L. n. 147/2021, ha introdotto un nuovo strumento o, meglio, una nuova procedura volta a consentire il superamento della crisi e dell’insolvenza di impresa: la composizione negoziata.

Che cos’è la composizione negoziata?

Si tratta di un percorso volontario, attivato dall’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, il quale, alla presenza di un esperto negoziatore, è finalizzato alla individuazione di un piano che assicuri concrete prospettive di risanamento che si sostanzino in accordi con i creditori, salvaguardando la continuità aziendale.

La composizione negoziata della crisi di impresa è quindi un percorso riservato e stragiudiziale con il quale il legislatore ha voluto agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi nelle suddette condizioni di squilibrio, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Chi può accedere alla procedura?

Possono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole, che decidono di farvi ricorso (essendo una procedura volontaria).

Chi è l’esperto indipendente?

La procedura prevede la nomina, da parte di una commissione, di un esperto, scelto tra professionisti o altri soggetti con esperienza iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di Commercio del capoluogo, il quale agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l’equilibrio economico dell’impresa.

Cosa fa l’esperto?

L’esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l’istanza e l’esito del test eseguito dall’imprenditore al momento dell’accesso alla procedura, lo convoca per valutare la situazione dell’attività e la perseguibilità del risanamento.

Ove l’esperto non ritenga ragionevole la perseguibilità del risanamento, negherà la possibilità all’imprenditore di intraprendere il percorso di composizione negoziata, procedendo con l’archiviazione della a domanda di accesso presso la CCIAA.

Ove ritenga invece ragionevole la perseguibilità del risanamento, sarà dato avvio al percorso di composizione negoziata della crisi e, dunque, alle trattative con i creditori e con ogni parte interessata per ricercare e condividere le possibili soluzioni e per prospettare loro quelle già individuate dall’imprenditore e ritenute percorribili dall’esperto stesso.

Qualora dopo l’avvio del percorso, l’esperto rilevi l’impossibilità di perseguire il risanamento, si procederà con la cessazione della composizione negoziata e con l’archiviazione da parte della CCIAA.

Il percorso si conclude con il deposito della relazione finale ove l’esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. Il deposito della relazione porta all’archiviazione della composizione negoziata.

Riservatezza

Nelle trattative vi è l’obbligo di riservatezza: tutte le parti coinvolte (imprenditore, esperto, creditori e tutti gli altri interessati), sono tenute a non divulgare le notizie sull’impresa apprese nel corso delle trattative.

Misure protettive

Nella procedura di composizione negoziata non è necessario ricorrere al tribunale poiché le trattative si svolgono tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio dell’esperto.

Tuttavia, qualora vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono pregiudicare le trattative e quindi il risanamento dell’impresa, l’imprenditore può richiedere ed ottenere una protezione del patrimonio.

In tal caso, l’imprenditore dovrà chiedere, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, l’applicazione di misure protettive che dovranno essere poi confermate dal giudice. L’efficacia delle misure è infatti subordinata alla presentazione di apposito ricorso al tribunale per ottenerne la conferma o la modifica delle stesse.

L’istanza di applicazione di misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei confronti dell’imprenditore né possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso di quest’ultimo.

Come si accede alla procedura? La piattaforma nazionale.

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale all’indirizzo composizionenegoziata.camcom.it.

La piattaforma è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l’altra riservata alle istanze, e contiene:

  • un test pratico, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, per auto-diagnosticare e valutare preliminarmente, in modo semplice e rapido, la situazione in cui si trova l’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento.
  • una check-list (lista di controllo) per consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all’esperto l’analisi di coerenza del piano;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata che recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi come buone prassi e non come precetti assoluti.

Che cos’è il test pratico?

Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.

Sotto un profilo generale, il test intende misurare la salute dell’impresa e far conoscere, secondo un criterio immediato e diretto, il grado di complessità della situazione di difficoltà aziendale e se vi siano ragionevoli possibilità di perseguire il risanamento e ciò, in primo luogo all’imprenditore, in via di auto-diagnosi (in secondo luogo, e solo in caso di presentazione della domanda, all’esperto in funzione di controllo).

Il test non richiede che l’imprenditore abbia già predisposto un piano d’impresa, essendo funzionale anche per le imprese di micro-piccole dimensioni che non operino attraverso adeguati strumenti finalizzati al controllo di gestione.

Il test infatti è una verifica preliminare per conoscere la salute dell’impresa e il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

In caso di presentazione della domanda, l’esperto valuterà poi l’esito del test e la sua attendibilità, alla luce dei fattori specifici dell’impresa.

Il test si fonda principalmente sull’entità del debito che deve essere ristrutturato [A] e sui dati di flusso a regime [B] che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare.

Se l’impresa è in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima: – del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; – del volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; – dell’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

In particolare:

● un rapporto non superiore all’unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 2. In tal caso, l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l’esigenza di rilevanti investimenti straordinari).

Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell’andamento corrente e la redazione del piano d’impresa assume minore rilevanza.

● quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.

Nel caso in cui il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d’impresa per il quale nella check-list di cui alla sezione della piattaforma sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l’esperto, nell’esaminare il piano, tenga conto delle variabili.

● superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda.

Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

● se, invece, l’impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

Nel caso in cui il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali assume rilevanza il piano d’impresa; se invece la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa e compararle con il debito per comprendere la praticabilità del risanamento.

Francesca Scappini



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