Coniugi residenti in comuni diversi e disciplina IMU: dal 2022 si applica l’esenzione

Coniugi residenti in Comuni diversi e disciplina IMU: dal 2022, si applica l’esenzione.

A partire dall’anno di imposta 2022 è stato espressamente disciplinato il caso in cui due coniugi risiedano e dimorino abitualmente in case diverse, ubicate in Comuni diversi: l’esenzione da IMU vale per una sola abitazione a scelta dei coniugi.

Questa la risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a fronte dell’interrogazione parlamentare dello scorso 20 aprile 2022 n. 5-07902 e relativa alla Disciplina dell’IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine all’esenzione IMU per i coniugi con doppia residenza.

La questione traeva origine dall’art. 5-decies del Decreto Legge n. 146 del 2021 il quale, modificando il comma 741 dell’art. 1, D.L. n. 160/2019, introduceva espressamente l’estensione delle agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze, al caso in cui i due immobili fossero situati in due comuni diversi. In riferimento a tale ipotesi, infatti, negli ultimi anni si sono susseguite svariate sentenze, sia di merito che di legittimità, che partendo dall’assunto per il quale la disciplina in commento, nella sua originaria formulazione, contemplava espressamente – ai fini delle agevolazioni fiscali – la sola ipotesi di immobili situati nel medesimo Comune, negava quindi i benefici nelle ipotesi di immobili siti in Comuni differenti ravvisando in tali casi un vuoto legislativo.

Alla luce di ciò, a seguito della modifica legislativa intervenuta nel 2021, si è reso necessario ottenere dei chiarimenti in proposito da parte del Ministero il quale ha, infine, precisato che la nuova disciplina, dettata proprio al fine di arginare le incertezze interpretative originate dalla precedente formulazione, troverà applicazione a partire dall’anno di imposta 2022.

Ne consegue, quindi, il riconoscimento dell’agevolazione IMU anche a fronte di immobili siti in due Comuni diversi; in tali casi, la scelta dell’immobile da tassare sarà rimessa al singolo contribuente il quale, tenderà a preferire l’immobile con la rendita meno elevata dipendendo, la base imponibile IMU, da tale fattore.

Non solo, ai fini dell’esenzione IMU, la casa dovrà inoltre costituire:

–           Residenza anagrafica del contribuente (ovvero, la persona deve essere iscritta negli elenchi della popolazione residente tenuti dal Comune);

–           Dimora abituale del proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto o abitazione).

Si ricorda, a tal proposito, che la definizione che il Codice Civile fornisce per “residenza” coincide con il concetto di “dimora abituale” pertanto, si ritiene opportuno sottolineare che acquisire una residenza “fittizia” in un immobile dove di fatto non si dimora, integra a tutti gli effetti di legge un falso in atto pubblico (gli elenchi comunali della popolazione residente sono infatti atti pubblici), configurando un illecito penale.

Tutto quanto sinora indicato, come detto, non trova applicazione per le annualità di imposta precedenti al 2022 persistendo sulle stesse, l’annoso problema interpretativo sopra indicato che ha dato origine ad un vastissimo contenzioso promosso dai Comuni mediante avvisi di accertamento notificati a contribuenti che, verosimilmente, avevano stabilito la residenza in un immobile dove non dimoravano come, ad esempio, le case di villeggiatura.

Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha sollevato dinnanzi alla Corte Costituzionale una questione di legittimità, ritenendo che la normativa in materia di esenzione dell’IMU sull’abitazione principale, così come prevista, contrasterebbe con principi di rango costituzionale quali, ad esempio, il principio di uguaglianza finendo, ad esempio, per discriminare le coppie unite in matrimonio (o da unione civile) rispetto alle convivenze di fatto.

Attendiamo pertanto la pronuncia della Corte Costituzionale.

Chiara Lanzillotta



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