Corte Costituzionale: illegittima l’attribuzione automatica del cognome del padre

Corte Costituzionale: illegittima l’attribuzione automatica del cognome del padre 

La Corte Costituzionale ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce, in modo automatico, il cognome del padre. 

In virtù del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, ambedue i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, il quale costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.

Il comunicato stampa

Con una nota del 27 aprile, in attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale titolato “Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre” ha fatto sapere che la Corte ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, all’interno nell’ordinamento, l’attribuzione del cognome ai figli.

La Consulta si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio unicamente il cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, piuttosto che quello di ambedue i genitori, il tutto ovviamente con riferimento sia ai figli nati nel matrimonio sia ai figli nati fuori dal matrimonio nonché ai figli adottivi. 

Pertanto, per effetto della decisione del 27 aprile 2022, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

L’origine della vicenda

Il Tribunale di Bolzano era stato chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal pubblico ministero, nella finalità di ottenere la rettificazione dell’atto di nascita di una bambina, i cui genitori, non uniti in matrimonio, avevano concordemente voluto attribuire il solo cognome materno. 

Questa volontà risultava però preclusa dall’art. 262, c. I, c.c., poiché la norma non consentiva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Inutile per il caso de quo, anche la sentenza della Consulta n. 286 del 2016, dove si era riconosciuta la possibilità di aggiungere al cognome del padre quello della madre; nel caso in esame infatti la volontà di entrambi i genitori era volta all’acquisizione del solo cognome materno.

Il Tribunale di Bolzano promuoveva quindi giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 262, c. I, c.c., censurando la norma nella parte in cui non consentiva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. 

Pertanto la Consulta, con l’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 aveva sollevato, innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, I c., c.c., nella parte in cui, in mancanza di differente accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

E adesso cosa succederà?

Viene rimesso al legislatore il compito di regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione.

Francesca Scappini



Hai bisogno di una Consulenza Legale?

Compila il Form e prendi un appuntamento con un nostro professionista
Please install and activate the "Contact form 7" plugin to show the contact form.