Costituire una ASD: la scelta della forma associativa più adeguata.

IN SINTESI: LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Per ASD, o Associazione Sportiva Dilettantistica, si intende una organizzazione di più persone animate da un comune interesse che decidono di associarsi stabilmente.

Nello specifico l’obbiettivo perseguito da una ASD è la gestione di una o più attività sportive praticate in forma dilettantistica, senza scopo di lucro.

Valutate le finalità di natura ideale dell’Associazione sportiva dilettantistica, l’ordinamento giuridico italiano concede a tali soggetti – previa verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti dalla legge – la possibilità di beneficiare di molteplici agevolazioni fiscali.

Nell’atto costitutivo, necessariamente redatto per iscritto (ex art. 90, comma 18, l. n. 289/2002), dovranno esservi inserite le caratteristiche principali dell’associazione, quali a titolo esemplificativo la denominazione sociale, l’indicazione della generalità dei soci fondatori, l’ammontare dei loro conferimenti per la formazione del fondo comune, la composizione del Consiglio Direttivo etc.

Parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo è lo Statuto, documento che delinea il funzionamento dell’Associazione sportiva dilettantistica, contenente previsioni in merito alle attività dalla stessa svolte, alle modalità di finanziamento, al funzionamento dell’assemblea nonché ai diritti e obblighi degli associati.

Imprescindibile è una precisa descrizione della finalità dall’Associazione sportiva dilettantistica, la quale ad ogni modo – come si è detto – dovrà necessariamente operare senza scopo di lucro, non potendo i proventi dell’attività essere in nessun caso divisi anche indirettamente tra gli associati.

L’Associazione sportiva dilettantistica è improntata ai criteri di democraticità ed eguaglianza, i quali si concretizzano, tra i vari aspetti, in cariche sociali elettive.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, “elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono in via generale indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio” (Circolare n. 9/E/13).

Sul piano degli adempimenti fiscali, per la costituzione di una Associazione sportiva dilettantistica è necessario richiedere il codice fiscale, procedere con la registrazione con allegata quietanza di pagamento imposta di registro per un importo di 200,00 euro tramite modello F24 e all’apposizione delle relative marche da bollo.

QUALE NORMATIVA DI FAVORE PREVEDE L’ORDINAMENTO PER L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

La disciplina cardine in materia di benefici concessi ad una Associazione sportiva dilettantistica è offerta dalla l. n. 398 del 1991, ove è disciplinato sia il regime fiscale da adottarsi ai fini della determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’IVA, sia una serie di semplificazioni in materia di adempimenti contabili.

Tale regime è riservato – previa adesione – alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore ai 400.000,00 euro. Tale limite è decorrente dal 1° gennaio 2017.

Laddove tale importo venga superato (verifica che si ritiene debba basarsi sul principio di cassa e non di competenza), si determina la decadenza dal regime agevolativo con effetto decorrente dal mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Nella pratica, dunque, già dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite, fino alla fine del periodo d’imposta, troverà applicazione il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell’imposta che ai fini degli adempimenti fiscali.

Per beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dalla l. n. 398/1991 si segnala poi quale condizione preliminare il riconoscimento dell’Associazione sportiva dilettantistica da parte del CONI, nonché l’iscrizione nell’apposito Registro.

Sul piano pratico dovrà esercitarsi l’opzione di cui all’art. 1, comunicando tale intenzione agli Uffici della SIAE e dell’Agenzia delle Entrate (tramite compilazione quadro VO) competenti per territorio, in ragione del domicilio fiscale dell’ente o società che ne fa richiesta. 

Tale opzione, la quale ha effetto a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello in cui è esercitata, è vincolante per un quinquennio (ex. art. 9, comma 2, DPR n. 544/1999) ed è valida fino a quando non è revocata dall’interessato o nel caso in cui venga a mancare:

– l’essere senza scopo di lucro dell’Associazione sportiva dilettantistica;

– l’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, quindi anche alle discipline sportive associate facente parte del CONI.

Tale regime agevolativo riguarda sia le imposte dirette (IRES e IRAP), sia per quelle indirette (IVA).

In primo luogo, consente di beneficiare di una determinazione forfettaria del reddito imponibile: le entrate derivanti dalle attività commerciali vengono assoggettate a tassazione IRES solo per il 3%, con una deduzione del 97%.

La seconda agevolazione riguarda il versamento dell’IVA: nel caso di incassi di proventi relativi ad attività commerciali – svolti sempre per perseguimento degli scopi istituzionali – sarà applicata una percentuale di detrazione forfettaria dell’IVA nella misura del 50%.

Inoltre, l’esercizio di tale regime opzione comporta anche uno snellimento di adempimenti fiscali e contabili.

L’Associazione sportiva dilettantistica che la esercita è infatti esonerata da alcuni obblighi, quale quello della registrazione delle fatture, dell’emissione di ricevute fiscali e scontrini, della presentazione della dichiarazione IVA annuale etc.

Dall’altro lato, l’Associazione sportiva dilettantistica beneficiaria dovrà effettuare alcuni adempimenti tra cui, ad esempio, la conservazione e la numerazione progressiva delle fatture d’acquisto, l’annotazione entro il giorno 15 del mese successivo dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali nel registro IVA, il versamento trimestrale dell’IVA etc. (Circolare n. 18/E/2018).

PUNTI DI VISTA: LA SCELTA DELLA FORMA ASSOCIATIVA PIÙ ADEGUATA

L’Associazione sportiva dilettantistica, sì come ogni altro ente non commerciale di tipo associativo, può assumere le vesti di associazione riconosciuta o non riconosciuta.

Con il termine “riconoscimento” si intende la possibilità concessa all’Associazione stessa di acquisire personalità giuridica di diritto privato.

Tale distinzione, anziché avere carattere prettamente teorico, è di essenziale rilevanza pratica.

Il primo passo importante da compiere per la costituzione di un’Associazione sportiva dilettantistica è dunque quello della scelta della forma giuridica più idonea all’esercizio dell’attività che si intende svolgere.

Analizziamo brevemente cosa è importante sapere.

Nell’ipotesi in cui l’Associazione sportiva dilettantistica operi come riconosciuta – circostanza che a fronte di benefici e di un riconoscimento istituzionale la rende dall’altro lato più impegnativa – il soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali sarà solo ed unicamente l’Associazione con il proprio patrimonio, senza che vi sia esposizione alcuna per il patrimonio personale degli amministratori e/o dei soci.

Ai fini del riconoscimento è necessario che l’Associazione sportiva dilettantistica sia costituita mediante atto pubblico e dovrà essere presentata apposita richiesta presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo.

Ad ogni modo, anche nel caso di Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, la distinzione tra fondo comune dell’associazione e patrimonio dei singoli associati comporta da un lato, che per le obbligazioni del singolo associato non risponde l’associazione con il suo fondo e, dall’altro lato, che per le obbligazioni dell’associazione, non risponde mai l’associato, quand’anche abbia approvato l’assunzione di detta obbligazione.

Diverso è per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta: di queste risponderà l’associazione con il fondo comune e personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa (ex art. 38 c.c.);(CTP Emilia-Romagna Ferrara, Sez. VI, sent., 17/02/2014, n. 215).

Ad ogni modo, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’Associazione non riconosciuta non è da collegarsi alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma piuttosto all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa che si è risolta nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi (Cass. n. 19486/2009).

Si tratta di una sorta di fideiussione ex lege disposta a tutela di soggetti terzi, i quali possono ignorare la consistenza economica del fondo comune facendo affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

Sul piano tributario, il rappresentante legale dell’Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta è solidalmente responsabile del mancato pagamento delle imposte dovute dall’ente associativo (Cass. 26/09/2018, n. 22861), non rispondendo comunque all’Amministrazione finanziaria delle obbligazioni assunte o dei carichi tributari relativi a periodi nei quali la carica di rappresentante legale era rivestita da altri soggetti.

In linea generale, comunque, per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (cfr. Cass., 29/11/2021, n. 37179; 15/10/2018, n. 25650; 24/02/2020, n. 4747).

Essenziale poi segnalare che le finalità perseguite da tali tipologie di enti, possono concretizzarsi anche nella formazione una Società sportiva dilettantistica (società di capitali/società cooperativa).

Se nell’Associazione sportiva dilettantistica tutto ruota intorno al principio di democraticità, nella Società sportiva dilettantistica sono i soci titolari delle quote gli effettivi finanziatori della società e i cui voti hanno un peso differente sulla base alla maggiore o minor porzione di quote possedute, circostanza da cui deriva una gestione maggiormente “capitalistica”.

La Società sportiva dilettantistica – anch’essa senza scopo di lucro – è dotata di autonomia patrimoniale perfetta, rispondendo dei debiti la società stessa con il suo patrimonio totalmente separato da quello personale dei soci e degli amministratori.

D’altro canto, la Società sportiva dilettantistica ha costi più elevati rispetto alle associazioni, sottostando agli obblighi di una gestione contabile meno facilitata.

Complessivamente, non può esistere un unico punto di vista in relazione alla scelta della struttura più adeguata a quei soggetti che intendano dare vita ad un’organizzazione di tal tipo, dipendendo il tutto dalla mole di attività che si intende svolgere e della quantità di individui coinvolti.

Valutazione dunque che, lungi dall’essere aprioristica, richiede un’attenta analisi del quadro specifico.

In linea generale, l’Associazione sportiva dilettantistica, specie nella forma di associazione sportiva non riconosciuta, si presta quale soluzione più appropriata per le piccole realtà dotate di poche e semplici strutture, le quali potranno trarre giovamento dalle semplificazioni offerte dalla relativa disciplina.

Francesca Prosperi



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