Diritto d’autore: cos’è e cosa tutela

Il diritto d’autore è il diritto alla tutela degli interessi morali e materiali connessi alla creazione di opere dell’ingegno, letterarie, scientifiche ed artistiche. A livello di ordinamento europeo, trova riconoscimento nell’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e, nell’ordinamento italiano, è regolato dal Codice Civile e da un’apposita legge: la Legge 633/1941. La normativa sul diritto d’autore è in costante evoluzione. I cambiamenti tecnologici e culturali degli ultimi anni hanno comportato la necessità di equilibrare l’interesse del singolo autore delle opere dell’ingegno con l’interesse di tutti gli individui ad una piena e completa informazione.

Nel corso di questo articolo, esploreremo le caratteristiche distintive, i requisiti necessari e il funzionamento pratico del diritto d’autore, gettando luce sulla sua essenziale funzione nella salvaguardia della creatività e dell’identità degli autori.

Diritto d’autore: la definizione

Il diritto d’autore rientra nei diritti di proprietà intellettuale ossia quei diritti posti a tutela di ciò che deriva dall’attività creativa e inventiva degli individui.
Prima di procedere all’analisi del diritto d’autore, è fondamentale distinguere il concetto di proprietà intellettuale dal concetto di proprietà industriale. Con il concetto di proprietà industriale facciamo riferimento a strumenti di concorrenza connessi all’organizzazione aziendale e che mirano a tutelare l’innovazione tecnica, l’innovazione estetica e gli strumenti di comunicazione aziendale, ossia i segni distintivi. Mentre nel caso della proprietà intellettuale, si tratta di strumenti di tutela di opere, di innovazioni nel campo della creatività, che sono destinate ad una fruizione intellettuale, spirituale.

Il diritto d’autore, per espressa previsione dell’articolo 2576 del Codice civile, sorge in capo all’autore dell’opera dell’ingegno per il solo fatto della creazione di questa, senza il bisogno di ulteriori formalità costitutive.

Tale diritto è costituito da una duplice componente: in primo luogo, ha una componente morale, consistente nel diritto ad essere riconosciuto come l’autore dell’opera e, in secondo luogo, ha una componente patrimoniale consistente nel diritto esclusivo di sfruttamento esclusivo dell’opera creata. Mentre il diritto patrimoniale può essere ceduto a terzi, il diritto morale è intrinsecamente legato all’autore ed è quindi inalienabile e intrasmissibile.

La componente patrimoniale del diritto include una serie di facoltà indipendenti come, ad esempio, la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre e rielaborare l’opera. Tali facoltà possono essere oggetto di singoli atti di trasferimento per mezzo di contratto di licenza o di cessione.

Anche la componente morale del diritto si compone di diverse facoltà come, ad esempio, la facoltà di non pubblicare l’opera (c.d. diritto di inedito), di non rivelare la propria identità al momento della pubblicazione, di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alla sua modificazione. Tali facoltà, essendo connesse alla componente morale del diritto, sono inalienabili. Deve essere sottolineato che, dopo la morte dell’autore, il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore non abbia previsto espressamente il divieto di pubblicazione.

Un aspetto interessante del diritto di mettere in commercio l’opera è il limite che questo incontra nel c.d. principio di esaurimento. Questo principio è sancito dall’articolo 17 della Legge 633/1941

Tale principio comporta che dopo aver messo in commercio l’opera nel territorio europeo o nello spazio economico europeo, il titolare del diritto d’autore non potrà controllare le ulteriori vendite dell’opera stessa. Il principio di esaurimento è limitato alle copie materiali e, quindi, non si applica alle riproduzioni digitali. 

In tema di titolarità del diritto d’autore, è interessante evidenziare che l’articolo 12 bis della Legge 633/1941 dispone che, salvo patto contrario, nel caso in cui un lavoratore, nell’esecuzione delle sue mansioni o sulla base di istruzioni impartite dal datore di lavoro, crei un programma per elaboratore o una banca dati, il titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica non è il lavoratore ma il suo datore di lavoro. 

Una caratteristica fondamentale del diritto d’autore è la sua natura temporanea: il diritto non è illimitato nel tempo ma ha una durata che si estende fino a 70 anni dopo la morte dell’autore.  Ciò significa che gli eredi dell’autore possono beneficiare dei diritti patrimoniali per un periodo massimo di 70 anni dopo la morte dell’artista. Questa limitazione temporale mira a bilanciare gli interessi dell’autore con gli interessi della collettività. Trascorso tale periodo, l’opera diventa di pubblico dominio ed è, quindi, liberamente accessibile.

L’oggetto del diritto d’autore

L’oggetto del diritto d’autore non è l’idea in sé ma la forma espressiva dell’idea ossia la manifestazione tangibile del lavoro intellettuale. Infatti, ognuno resta libero di esprimere una medesima idea in forme diverse.

Diritto d’autore: i requisiti necessari per tutelare un’opera

Affinché un’opera possa beneficiare della tutela, devono essere soddisfatti alcuni requisiti fondamentali.

In primo luogo, l’opera deve appartenere a determinate categorie definite dalla legge; in particolare, la legge fa riferimento alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione. Negli ultimi anni, vista l’evoluzione delle nuove tecnologie, tali categorie sono state estese alle opere fotografiche, ai programmi per elaboratore, alle banche dati e alle creazioni di disegno industriale. In secondo luogo, per potere accedere alla tutela del diritto d’autore, l’opera deve essere connotata da carattere creativo ossia deve essere nuova ed originale, rappresentando un contributo personale e distintivo dell’autore.
Infine, per poter essere tutelata, l’opera deve consistere in un’attività creativa manifestata in una forma percepibile: l’idea non deve rimanere a livello di pensiero ma deve assumere una forma concreta in quanto, come suddetto, non è tutelabile l’idea in sé ma solo la sua manifestazione.

In sintesi, i requisiti per il diritto d’autore includono l’appartenenza a specifiche categorie, la creatività e la concretezza dell’opera.

Le azioni a tutela del diritto d’autore

A tutela del diritto d’autore sono predisposte diverse azioni sia civili che penali.
Di seguito riportiamo solamente le principali ma, per una disamina più puntuale, è possibile confrontare gli articoli 156 e seguenti della L. 633/1941.

1. Azione di Accertamento
Questa azione ha lo scopo di ottenere una dichiarazione giudiziale che attesti la titolarità del diritto d’autore in capo all’autore stesso. Tale azione è solitamente utilizzata quando il titolare del diritto teme la violazione del suo diritto di utilizzazione economica ovvero vuole evitare la ripetizione di una violazione già avvenuta.

2. Azione Inibitoria
L’azione inibitoria è volta a ottenere la cessazione o la ripetizione di una violazione del proprio diritto d’autore. L’azione inibitoria è fondamentale per prevenire danni ulteriori e proteggere gli interessi dell’autore. Il giudice che pronuncia l’inibitoria può fissare una somma dovuta al titolare del diritto d’autore per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nella cessazione della violazione.

3. Azione Risarcitoria
L’azione risarcitoria mira a ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa della violazione del diritto d’autore. Questo può includere danni materiali, come la perdita di guadagni derivanti dalla commercializzazione non autorizzata dell’opera, e danni morali, che riguardano il pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore.

4. Richieste di Rimozione
Tali richieste possono essere avanzate da chi è stato leso nell’esercizio del diritto di utilizzazione economica. Solitamente, sono contestuali alla richiesta di risarcimento del danno. In particolare, viene chiesto al giudice di ordinare la distruzione o la rimozione dello stato di fatto da cui deriva la violazione.
Tali richieste assumono un’importanza particolare nel contesto digitale, in quanto gli autori possono presentare richieste di rimozione diretta alle piattaforme online che ospitano materiale che viola il diritto di cui sono titolari. 

Conclusioni

In conclusione, il diritto d’autore è fondamentale per la tutela delle opere creative, garantendo agli autori sia diritti morali che patrimoniali. Il combinato disposto del Codice Civile e della L. 633/1941 fornisce un quadro dettagliato del concreto operare della tutela connessa al diritto. In un’era digitale in continua evoluzione, in cui è costante il dibattito tra potenziamento del diritto d’autore ovvero maggior tutela della libera e completa informazione, è fondamentale essere consapevoli delle prerogative e dei diritti nascenti dalla produzione di un’opera.  La scelta di avvalersi di uno studio legale specializzato può essere determinante per una difesa efficace dei diritti d’autore, assicurando agli autori la possibilità di continuare a condividere il frutto del loro ingegno con il mondo.

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Dott.ssa Alice Rossi