Emissione di fattura senza IVA ad esportatori abituali

È esportatore abituale l’imprenditore nazionale che opera con l’estero. Tale soggetto, se nell’anno solare precedente ha realizzato almeno il 10% del volume di affari nei confronti di soggetti non residenti (attraverso esportazioni, vendite e prestazioni intra UE, ecc.), può chiedere ai propri fornitori nazionali di non addebitare l’Iva sulle rispettive fatture, fino a concorrenza del plafond, cioè – semplicisticamente – dell’ammontare delle operazioni effettuate con l’estero.

Per conseguire questo risultato – cioè per non farsi addebitare l’Iva – l’esportatore abituale rilascia ai propri fornitori la dichiarazione di intento, cioè la formale richiesta di non addebitare l’Iva fino a concorrenza dell’importo indicato.

La dichiarazione di intento è trasmessa esclusivamente con modalità telematica ed il fornitore la riceve sul proprio cassetto fiscale.

Poiché la gestione delle dichiarazioni di intento ha consentito di perpetuare frodi fiscali, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli stringenti al fine di intercettare situazioni di rischio e, qualora emergano alert, può sospendere o annullare il documento. In tal caso, le fatture non potranno più essere emesse senza addebito dell’Iva.

Per il fornitore è quindi necessario gestire con estrema accortezza le dichiarazioni di intento ricevute.

Da quando è possibile emettere fatture senza addebito dell’Iva?

Il fornitore deve verificare l’esistenza della dichiarazione di intento ricevuta dai propri clienti, accedendo al proprio cassetto fiscale e procedendo a scaricare online il documento trasmesso.

Solo a decorrere dal momento in cui il documento è visionato sul cassetto fiscale, le operazioni effettuate potranno non essere assoggettate ad Iva, fino all’importo massimo indicato nella dichiarazione di intento.

Pertanto:

  • non ha alcuna valenza il documento di cortesia eventualmente trasmesso dal cliente, anche in modalità digitale (ad esempio PDF);
  • solo da quando la dichiarazione di intento è effettivamente visionata all’interno del cassetto fiscale, le operazioni effettuate potranno non essere assoggettate ad Iva.

ATTENZIONE: se anteriormente alla presa visione della dichiarazione di intento erano già state effettuate delle operazioni (ad esempio erano già state consegnate delle merci, oppure erano già state eseguite delle lavorazioni) anche se la fattura non è stata ancora emessa, dette operazioni devono essere assoggettate ad Iva. Il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate rileva l’esatto momento in cui avviene la visione.

Il fornitore potrà continuare ad emettere fatture senza addebito di Iva (non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c. del D.P.R. n. 633/1972), fino a quando:

  • non si raggiunge un ammontare di vendite/prestazioni pari all’importo indicato dal cliente nella dichiarazione di intento (plafond assegnato);
  • oppure anche anteriormente a tale momento, se il cliente revoca la dichiarazione di intento.

La revoca della dichiarazione di intento non transita per il cassetto fiscale, per cui sarà trasmessa dal cliente tramite PEC o mail ordinaria. Si presti particolare attenzione a questa possibilità, perché continuare ad emettere fatture senza Iva può comportare lo “splafonamento”, con la contestazione di gravi sanzioni.

C’è poi una terza situazione in cui si deve sospendere l’emissione delle fatture senza Iva: quando l’Agenzia delle Entrate comunica al fornitore, tramite PEC, che la dichiarazione di intento trasmessa dal suo cliente è stata sospesa o annullata, perché sono state rilevate situazioni di rischio.

Si faccia attenzione al fatto che il cliente può integrare il plafond assegnato al fornitore mediante la dichiarazione di intento, attraverso la trasmissione di una nuova dichiarazione di intento. In questo caso valgono le regole della dichiarazione di intento originaria, vale a dire è possibile emettere la fattura senza IVA solo con riferimento alle operazioni effettuate dopo aver visionato, all’interno del proprio cassetto fiscale, la nuova dichiarazione di intento.

Compilazione della fattura elettronica

In primo luogo, le operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento ricevuta dal cliente, sono identificate dal codice NATURA OPERAZIONE N3.5. È di fondamentale importanza indicare correttamente questo codice, perché l’indicazione di un diverso codice (ad esempio N3.1: operazioni non imponibili per esportazione) non fa scattare una serie di controlli anti frode e, qualora il vostro cliente sia coinvolto in una truffa per mancanza dei requisiti di esportatore abituale, anche voi potreste essere chiamati in causa come correi.

Ma ciò non è sufficiente: è infatti obbligatorio segnalare, in specifici campi del tracciato di fattura elettronica, i dati identificativi della dichiarazione d’intento.

Le informazioni devono essere riportate nella sezione “altri dati gestionali” del tracciato di fattura elettronica (campi 2.2.1.16), ed in dettaglio:

  • nel campo <TIPO DATO> (2.2.1.16.1) deve essere indicata la stringa “intento”;
  • nel campo <RIFERIMENTO TESTO> (2.2.16.2) deve essere riportato il protocollo della dichiarazione di intento, comprensivo anche del numero progressivo di trasmissione (generalmente 000001) separato dal primo mediante “-” o “/”;
  • nel campo <RIFERIMENTO DATA> (2.2.1.16.4) la data della ricevuta di trasmissione della dichiarazione di intento che contiene il protocollo di cui sopra.

Queste informazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate, una volta che la fattura transita nel S.d.I., per verificare se la dichiarazione di intento sia valida, oppure se sia stata sospesa o annullata perché è stato accertato un pericolo di frode.

Per completezza si ricorda che le fatture emesse senza addebito dell’IVA a seguito della dichiarazione di intento, sono soggette ad imposta di bollo da € 2 se l’importo è superiore ad € 77,47.

Fattura elettronica in presenza di due dichiarazioni di intento

Può accadere che il cliente, a seguito dell’esaurimento del plafond assegnato con la prima dichiarazione di intento, abbia emesso una successiva dichiarazione per integrare l’importo sul quale richiede che non sia applicata l’IVA.

In tal caso può accadere che un’operazione effettuata sia di ammontare troppo elevato per rientrare nel residuo del primo plafond, per cui si debba ricorrere anche alla successiva integrazione.

In questo caso è necessario emettere due fatture elettroniche:

  • la prima, fino a concorrenza del plafond residuo della vecchia dichiarazione di intento;
  • la seconda per la restante parte del corrispettivo.

Entrambe le fatture elettroniche dovranno contenere, nella sezione “altri dati gestionali”, la specifica dei dati identificativi della rispettiva dichiarazione di intento.

Ovviamente, se l’importo residuo della prima dichiarazione di intento è irrisorio, si può imputare per intero la nuova operazione effettuata alla successiva dichiarazione di intento.

Sanzioni

L’emissione della fattura senza IVA avviene sotto la responsabilità del fornitore. Ciò significa che, se il fornitore emette la fattura senza addebitare l’IVA:

  • prima di aver verificato sul proprio cassetto fiscale l’esistenza della dichiarazione di intento
  • oppure per un importo superiore al plafond assegnato dal cliente,

è soggetto ad una sanzione che va dal 100% al 200% dell’IVA non addebitata. La violazione può essere sanata con il ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni.

Ovviamente, il fornitore non è responsabile dell’eventuale splafonamento avvenuto a causa di errate indicazioni ricevute dal cliente, ad esempio se quest’ultimo ha assegnato un plafond superiore a quello disponibile, oppure ha omesso di revocare la dichiarazione di intento.



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