Il diritto di recesso nel contratto di locazione: cos’è e come funziona

La locazione di un immobile instaura un rapporto giuridico che, pur rappresentando una pratica quotidiana, è soggetto a complessità normative che possono diventare decisive in situazioni particolari. Uno degli aspetti critici di questa relazione è il recesso contrattuale, un elemento che merita attenzione dettagliata. Questo articolo esplora il diritto di recesso nei contratti di locazione, gettando luce su ciò che rappresenta e su come impatta sul locatore e sul conduttore.

Quando si parla di recesso, ci si riferisce all’atto attraverso il quale una delle parti coinvolte decide di sciogliersi dal vincolo contrattuale. Nel contesto dei contratti di locazione, questa decisione può avere conseguenze significative, influenzando il flusso delle responsabilità e delle obbligazioni. Prima di addentrarci negli aspetti giuridici del recesso contrattuale, è essenziale comprendere le differenze fondamentali tra conduttore e locatore, poiché i loro ruoli e le rispettive posizioni sono determinanti nel contesto del diritto di recesso che in questa sede intendiamo trattare.

Un’analisi approfondita della disciplina normativa è altrettanto essenziale per fornire una base solida per la comprensione del recesso nei contratti di locazione. L’articolo 1373 del Codice Civile costituisce il fondamento legale per questa pratica, delineando le condizioni generali in cui il recesso può essere esercitato e stabilendo le linee guida che ne regolamentano l’applicazione anche con riferimento al contratto di locazione. Questo aspetto normativo fornisce il quadro giuridico all’interno del quale locatore e conduttore devono operare quando si tratta di recesso, facendo salve in ogni caso le disposizioni dettate da normative speciali.

Successivamente, esploreremo il funzionamento in concreto dell’esercizio del diritto di recesso nei contratti di locazione. Vedremo quindi da un lato che il locatore può esercitare il recesso in determinate circostanze nonché che  il conduttore ha il medesimo diritto di recedere dal contratto in situazioni altrettanto specifiche che illustreremo di seguito nel dettaglio.

Un ulteriore aspetto rilevante che verrà affrontato è la differenza tra disdetta e recesso; la chiarezza su queste distinzioni è fondamentale per evitare fraintendimenti e garantire che le parti coinvolte abbiano consapevolezza delle proprie opzioni e obblighi contrattuali.

In conclusione, questo articolo fornisce un approfondimento dettagliato sul diritto di recesso contrattuale nei contratti di locazione, illustrando come questo strumento impatti sul locatore e/o sul conduttore. 

Diritto di recesso nel contratto di locazione: cos’è?

Il recesso contrattuale nei contratti di locazione rappresenta il momento in cui una delle parti decide di porre fine al contratto. Può essere pertanto inteso alla stregua della volontà manifestata da una Parte di volere interrompere il vincolo contrattuale a causa di specifiche motivazioni che possono essere individuate direttamente dalla legge o decise dalle Parti in sede di redazione del contratto prevedendo quindi delle ipotesi dettagliate in presenza delle quali viene prevista, per entrambe o solo per una di esse, la possibilità di avvalersi del diritto di recesso.

Che differenza c’è tra conduttore e locatore?

Nel panorama complesso dei contratti di locazione, è essenziale stabilire chiaramente le differenze tra conduttore e locatore anche in punto di reciproci obblighi e doveri. Il conduttore, colui che prende in affitto l’immobile e ha il dovere di pagare il canone di locazione nonché di occuparsi, sostenendone le relative spese,  della manutenzione ordinaria dell’unità immobiliare condotta. Il locatore, invece, è il soggetto proprietario dell’immobile concesso in locazione, i cui doveri comprendono la manutenzione strutturale dell’abitazione ed il rispetto del diritto di godimento del conduttore. Questa distinzione è importante quando si affronta il recesso, poiché le regole e le implicazioni possono variare a seconda della parte coinvolta. Comprendere appieno i ruoli di conduttore e locatore fornisce un quadro chiaro per navigare attraverso le dinamiche del diritto di recesso contrattuale.

Diritto di recesso nel contratto di locazione: disciplina normativa

La disciplina normativa che regola il recesso nei contratti di locazione costituisce la cornice legale entro cui le parti devono operare; al riguardo occorre citare il dispositivo di cui all’articolo 1373 del Codice Civile, norma dettata in riferimento alla disciplina generale dei contratti, adattabile pertanto anche rispetto al diritto di recesso nel contratto di locazione. Ai sensi dell’articolo citato, pertanto, la regola generale impone che il diritto di recesso possa essere esercitato fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione specificando, però, al successivo comma secondo che la predetta facoltà può essere esercitata anche successivamente ma, in tal caso, il recesso non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. È essenziale precisare, come già anticipato, che la disciplina normativa del recesso appena richiamata fornisce delle linee guida ma la specifica applicazione può variare a seconda delle clausole contrattuali e delle leggi speciali.

Un’ulteriore fonte normativa da non disattendere in tema di locazioni di immobili ad uso abitativo è costituita dalla Legge c.d. sull’equo canone (L. 27 luglio 1978 n. 392) ai sensi della quale, nello specifico all’art. 4, si prevede espressamente che “E’ facoltà delle Parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.” La disposizione richiamata prevede pertanto al primo comma, il c.d. recesso libero mentre al secondo comma un recesso vincolato a specifiche situazioni riconducibili nell’ambito dei gravi motivi, soggettivi e/o oggettivi ed è un riferimento importante in quanto parte delle dottrina e della giurisprudenza ritengono che per il solo fatto di essere presente una simile disposizione, sia da considerarsi tacitamente abrogata la disciplina dettata dall’art. 1612 c.c. in ambito di diritto di recesso in capo al locatore rimanendo in vigore nelle ipotesi contrattuali non riconducibili alla Legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Preme infine precisare come il predetto termine indicato dall’art. 4 in sei mesi, possa essere modificato dalle Parti in sede contrattuale in ottemperanza al principio di libertà negoziale delle Parti.

Diritto di recesso nel contratto di locazione: applicazione concreta?

Quando una delle parti decide di esercitare il diritto di recesso è essenziale osservare le regole dettate dalla disciplina normativa e, ove presenti, nel contratto stesso. Tipicamente, laddove il rapporto di locazione abbia già avuto inizio, la Parte interessata ad interrompere il vincolo contrattuale deve comunicare all’altra Parte la propria volontà di esercitare il diritto di recesso osservando un termine di preavviso specificato all’interno del contratto – seppur non necessariamente questa previsione debba essere presente negli accordi, fornendo contestualmente i dettagli sul motivo del recesso. 

Diritto di recesso nel contratto di locazione da parte del locatore: quando avviene?

Il recesso da parte del locatore è una facoltà che può essere esercitata come abbiamo visto in circostanze specifiche. Tra le ragioni comuni per il recesso da parte del locatore ci sono la necessità di recuperare l’immobile per motivi personali (art. 1612 c.c. che – come sopra anticipato, è ritenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza superato dall’art. 4 Legge equo canone), la vendita dell’unità immobiliare o il desiderio di apportare modifiche sostanziali che richiedono la vuota disponibilità dell’immobile. Diversamente dal diritto di recesso riconosciuto al Conduttore, il recesso del Locatore trova applicazione in ipotesi più stringenti; il proprietario dell’immobile infatti può recedere in via anticipata dal contratto alla prima scadenza (4 anni nel contratto libero 3 anni nel contratto a canone concordato) e solo in presenza di giustificato motivo rappresentato, ad esempio, da: bisogno di tornare in possesso del godimento dell’immobile per ragioni proprie o riconducibili alla propria famiglia; il conduttore ha la possibilità di traslocare in appartamento similare nell’ambito dello stesso Comune, ed altre ipotesi previste espressamente dalla legge. Si precisa però che nel caso in cui il Locatore eserciti il diritto di recesso in una delle ipotesi tassativamente previste entro i 12 mesi dall’uscita del Conduttore, quest’ultimo ha diritto di rientrare nell’alloggio o, in alternativa, di ottenere il rimborso di 36 mensilità.

Diritto di recesso nel contratto di locazione da parte del locatore: come procedere?

Una volta che il locatore ha deciso di esercitare il diritto di recesso, è essenziale seguire un processo ben definito per garantire una terminazione regolare del contratto di locazione. In primo luogo, il locatore dovrebbe fornire al conduttore un avviso formale, generalmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, che rispetti i termini previsti dalla normativa e/o dal contratto stesso. Questa comunicazione dovrebbe includere i motivi del recesso e indicare chiaramente la data entro cui il conduttore dovrà liberare l’immobile.  È fondamentale che il locatore adempia a ogni obbligo contrattuale precedentemente stabilito come, ad esempio, il rimborso di eventuali cauzioni o pagamenti anticipati ricevuti.

Diritto di recesso nel contratto di locazione da parte del conduttore: quando avviene?

Il recesso da parte del conduttore è un diritto che può essere esercitato in determinate circostanze previste dalla disciplina normativa e/o dal contratto di locazione. Situazioni come un trasferimento per motivi di lavoro, cambiamenti nelle condizioni finanziarie o l’inadempimento del locatore agli obblighi contrattuali potrebbero giustificare il recesso da parte del conduttore. È importante notare che, affinché il recesso sia valido, il conduttore deve rispettare i termini previsti dalla legge e dal contratto stesso per il suo esercizio. Potrebbe essere richiesto, ad esempio, un preavviso specifico o la comprovata documentazione relativa a circostanze specifiche che giustificano il diritto di recesso.

Diritto di recesso nel contratto di locazione da parte del conduttore: come procedere?

Una volta che il conduttore ha deciso di esercitare il diritto di recesso, è fondamentale seguire una procedura accurata per garantire una terminazione ordinata del contratto di locazione. Il conduttore dovrebbe fornire al locatore un avviso formale, indicando chiaramente i motivi del recesso e rispettando i tempi previsti dalla legge e dal contratto. Potrebbe essere richiesta la documentazione di supporto, come una lettera di dimissioni dal lavoro per giustificare il trasferimento. Il conduttore dovrebbe inoltre adempiere a eventuali obblighi contrattuali pendenti come, ad esempio, il pagamento dei canoni arretrati.

Qual è la differenza tra disdetta e recesso di un contratto locazione?

La differenza tra disdetta e recesso in un contratto di locazione è sostanziale. La disdetta è la volontà manifestata da una delle Parti  volta ad evitare il rinnovo automatico del contratto in scadenza, esplicata attraverso una comunicazione formale – solitamente una  raccomandata – da inviare entro il termine di  preavviso contrattualmente previsto. 

L’inquilino può disdire liberamente alla prima scadenza o successivamente, mentre il proprietario ha specifiche condizioni per interrompere anticipatamente con disdetta il rapporto locatizio come l’uso personale della casa o l’intenzione di venderla. Il recesso, d’altra parte, consente la risoluzione anticipata del contratto indipendentemente dalla prossima scadenza. L’inquilino può quindi recedere con preavviso di sei mesi in presenza di gravi motivi, mentre il proprietario può farlo alla prima scadenza con giustificato motivo o successivamente senza motivo, rispettando un preavviso di sei mesi. In entrambi i casi, la comunicazione formale è fondamentale, e nel caso della disdetta, può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 

Conclusioni

La tematica del diritto di recesso nei contratti di locazione è un argomento di particolare importanza che richiede una comprensione approfondita delle normative e delle dinamiche contrattuali. In questo contesto, sia il locatore che il conduttore devono essere consapevoli dei propri diritti e doveri per garantire una gestione trasparente e rispettosa delle relazioni contrattuali. La disciplina normativa fornisce il quadro legale all’interno del quale le parti devono operare, stabilendo regole specifiche per il recesso, salva in ogni caso ed in specifiche ipotesi la possibilità delle stesse di prevedere un diverso regime in sede contrattuale. La comunicazione chiara e tempestiva, insieme al rispetto delle leggi e delle disposizioni contrattuali, sono fondamentali per evitare controversie e garantire un’equa impostazione del rapporto contrattuale.

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Avv. Adele Antonini



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