Il lavoro agile (Smart Working)

Il lavoro agile (smart working) è un modo di svolgere il rapporto di lavoro subordinato, non una tipologia di contratto di lavoro.

La sua caratteristica principale è questa: la prestazione lavorativa viene svolta all’esterno dei locali dell’azienda. Datore di lavoro e lavoratore, mediante un accordo scritto, definiscono insieme come svolgere la prestazione lavorativa.

Cos’è il lavoro agile (smart working)?

La definizione del lavoro agile (smart working) ce la dà l’art. 18, comma 1, L. n. 81/2017: è uno strumento che serve ad “agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro” e la stessa legge lo definisce come una “nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi” e – soprattutto – “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro“.

Il terzo comma dello stesso art. 18 stabilisce che tali disposizioni non si applicano soltanto ai rapporti di lavoro privato ma, se compatibili, anche alle amministrazioni pubbliche.

L’obiettivo di conciliare i tempi della vita e del lavoro si realizza attraverso un accordo tra le parti (datore di lavoro e lavoratore), con cui si definisce in concreto come si deve svolgere la prestazione lavorativa. Queste modalità si fondano su importanti strumenti al servizio del lavoratore e del datore di lavoro: la tecnologia, la flessibilità organizzativa della prestazione – che dovrà essere definito per “fasi“, “cicli” e “obiettivi” – e l’assenza di “precisi vincoli di orario e di luogo“.

La legge prevede che “la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale”, poi sarà compito delle parti del rapporto di lavoro regolare tutti i diversi aspetti di gestione sia della prestazione lavorativa, sia dello stesso rapporto di lavoro. Altro fattore importante: l’accordo resta volontario e il lavoratore può decidere sempre di tornare alla modalità organizzativa classica del proprio lavoro.

Ovviamente la legge prevede anche alcune tutele per il lavoratore:

  • il rispetto dei limiti di durata massima dell’orario (giornaliero e settimanale) e il diritto alla disconnessione (art. 18, comma 1 e art. 19, comma 1, L. n. 81/2017);
  • la tutela contro gli infortuni sul lavoro (art. 23L. n. 81/2017) e l’applicazione dei principi di cui all’art. 20 del TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 22L. n. 81/2017).
  • Inoltre la legge di bilancio 2018 (L. 30/12/2018, n. 145, art. 1 comma 486) all’art. 18, L. 22/05/2017, n. 81, dopo il comma 3, ha inserito la “priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità”.

Cosa può contenere un accordo di lavoro agile (smart working)?

L’accordo di lavoro agile (smart working) può essere a tempo determinato oppure indeterminato e va fatto per iscritto, requisito richiesto dalla legge. Deve regolare la prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, sia per quanto riguarda il potere direttivo del datore di lavoro, sia per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dal lavoratore.

L’Accordo individua anche i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la c.d. disconnessione dello stesso dagli strumenti tecnologici di lavoro.

L’accordo di lavoro agile (smart working) deve regolare anche le modalità con cui il datore di lavoro può controllare che il lavoratore svolga correttamente la propria prestazione lavorativa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4L. 20/05/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e può anche tipizzare i comportamenti che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

L’accordo di lavoro agile (smart working) non può prevedere un trattamento economico e normativo inferiore a quello applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’art. 51D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda.

L’accordo di lavoro agile (smart working) inoltre non può escludere l’applicazione degli incentivi fiscali o dei premi di produttività applicati ai lavoratori che lavorano in azienda (art. 18, comma 4, L. n. 81/2017).

Sul piano della formazione, la legge prevede espressamente che al lavoratore impiegato in lavoro agile (smart working) può inoltre essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo, il diritto all’apprendimento permanente e alla certificazione delle relative competenze (art. 20, comma 2).

Fondamentale è la possibilità di recesso dall’accordo di lavoro agile (smart working). Per le ipotesi che non possono dare luogo a preavviso, servirà un “giustificato motivo“. Tuttavia è importante chiarire che il recesso dal lavoro agile (smart working), non influisce sul contratto di lavoro. Il recesso regolato dall’art. 19, comma 2, L. n. 81/2017 riguarda solo l’accordo di lavoro agile. La norma prevede, a questo riguardo, che in caso di contratto a tempo indeterminato, il recesso dal lavoro agile (smart working) può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

La norma non indica cosa debba intendersi per “giustificato motivo“. È importante dunque prevedere prima all’interno dell’accordo gli eventi che le parti considerano come “giustificato motivo“.

Infine, dato che il lavoro agile (smart working), serve da una parte a dare maggiore responsabilizzazione al lavoratore e dall’altra a far abbandonare alle imprese la logica del controllo in presenza, potranno essere previste modalità di misurazione della produttività da adattare in base alle fasi, cicli e obiettivi previsti al primo comma dell’art. 18L. n. 81/2017 e da inserire nel contratto.

Sicurezza sul lavoro e lavoro agile (smart working)

La legge precisa che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici dati al lavoratore (art. 18, comma 2, L. n. 81/2017).

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici collegati alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, d’altra parte, deve dare il proprio contributo per attuare le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi al lavoro agile.

In particolare, il lavoratore deve scegliere luoghi di lavoro che permettano di rispettare le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, soprattutto, idonei all’esecuzione di una prestazione di lavoro.

È consigliabile lasciare in linea di principio la libertà di scelta del luogo, vietando espressamente però alcune casistiche, come fatto da alcuni accordi collettivi, come i luoghi all’aperto, i luoghi pubblici e aperti al pubblico (come i parchi, le piazze o i bar), in quanto potrebbe essere maggiore il rischio ambientale, ammettendo tuttavia spazi di co-working o le strutture alberghiere. Una particolare attenzione a questo aspetto in fase di accordo viene richiesta dalla circolare INAIL n. 48/2017, soprattutto per assicurare la tracciabilità ed evitare ostacoli in fase di indennizzo.

Da un punto di vista pratico, un utile spunto in termini di “informativa” viene dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 01/06/2017, n. 3/2017, nella quale sono contenute le Linee Guida per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la Pubblica Amministrazione (in applicazione dell’art. 14L. n. 124/2015).

Sul versante dell’assicurazione INAIL in materia di lavoro agile (smart working), la legge stabilisce che il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 23, comma 1). È inoltre prevista la tutela contro gli infortuni sul lavoro che possono capitare durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Al fine di usufruire della tutela infortunistica INAIL, la legge prevede che l’accordo di lavoro agile (smart working) sia ricompreso tra le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bisD.L. n. 510/1996 convertito con modificazioni in L. n. 608/1996.

Ai fini della comunicazione che è molto semplice e consente anche rettifiche e annullamenti è necessario collegarsi al portale del Ministero del lavoro all’indirizzo https//servizi.lavoro.gov.it/smartworking. I dati da comunicare sono quelli del datore di lavoro, del lavoratore, il tipo di accordo – a tempo determinato o a tempo indeterminato – e la sua durata.



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