Il nuovo decreto ministeriale di modifica dei parametri forensi

In arrivo il nuovo decreto ministeriale di modifica dei parametri forensi

Mancano davvero pochi passaggi prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto contenente modifiche inerenti l’attuale regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi della professione forense. Il suddetto atto del Governo, ottenuto il parere favorevole delle competenti Commissioni di Camera e Senato, attende infatti solo il “vaglio” da parte della Corte dei Conti.

Prima di addentrarsi in quelle che sono le principali modifiche che sono state apportate all’odierno testo del D.M. n. 55 del 2014, merita spendere qualche parola sulla concreta utilità di un simile intervento. A parere di chi scrive una modifica all’attuale testo normativo era doverosa. Ciò soprattutto in considerazione della formulazione di alcuni articoli che, lasciando aperti margini di interpretazione discrezionale, rischiavano di creare delle notevoli incertezze applicative.

Inoltre se si considera anche che l’aggiornamento periodico dei parametri forensi previsto dalla legge L. 247/2012 si è concretizzato con il solo decreto n.37 del 2018, pare quantomai evidente la necessità di una revisione del suddetto regolamento.]]]

Entrando ora nel merito del testo normativo (peraltro composto da “solo” quattro articoli) ci si accorge, già da una sommaria lettura, dell’apprezzabile ed evidente intento di fornire una maggiore chiarezza applicativa al D.M. n.55 del 2014.

In quest’ottica si pone senza dubbio l’eliminazione del termine “di regola” che ricorre in moltissimi articoli del predetto Decreto Ministeriale. Tale intervento modificativo non è affatto di poco conto se si considera l’impatto che questo ha nell’applicazione concreta delle varie disposizioni.

Per esigenze di sintesi possiamo citare solo alcuni casi esemplificativi.

Pensiamo dunque alla nuova formulazione dell’art. 4 in base al quale vengono eliminati quei margini di discrezionalità che rischiavano (e rischiano) di far rimanere “lettera morta” le sue stesse disposizioni.

Così è per il comma 1, relativo alla redazione di atti con tecniche informatiche che facilitano la consultazione e fruizione mediante collegamenti ipertestuali. In tal caso la modifica comporterà sempre un aumento del compenso fino al 30% dei parametri (comma 1).

Parimenti il compenso dell’avvocato che assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale potrà essere aumentato (non più “di regola”) del 30% o del 10% a seconda del numero aggiuntivo di persone assistite (comma 2).

Ed ancora, sempre con riferimento all’art. 4, con tale modifica l’assistenza da parte dell’avvocato ai due coniugi nel procedimento di separazione consensuale o nel divorzio con istanza congiunta comporterà sempre una liquidazione del compenso del 20% rispetto a quella liquidabile per un solo soggetto (comma 3).

Altro caso, sempre riferito all’art.  4, è costituito dal comma 10 bis, che prevede che nei giudizi dinnanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato il compenso sarà sempre aumentato sino al 50% di quello relativo alla fase introduttiva.

Sempre a titolo esemplificativo, anche i nuovi artt. 8, 9, 17, 27 di fatto eliminano la discrezionalità nella determinazione del compenso spettante all’avvocato domiciliatario ed ai praticanti abilitati al patrocinio.

Oltre a tali interventi si sottolineano però anche altre modifiche che sono degne di particolare menzione.

In questo senso e relativamente al Capo II ed al Capo III del D.M. 55 del 2014 si prevede infatti:

1. un ridimensionamento della possibilità di aumento dei valori medi tariffari che trova un limite nel 50% dei valori medi indicati in tabella. Tale criterio trova applicazione relativamente all’attività giudiziale civile (art. 4, comma 1), a quella penale (art. 12) ed a quella stragiudiziale (art. 19).

2. una “specifica” in tema di applicazione dei parametri nei procedimenti di volontaria giurisdizione laddove l’art. 4, comma 4 bis, statuisce che la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applica esclusivamente a quelli aventi natura contenziosa.

3. la possibilità per il giudice di riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio all’avvocato che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva (art. 4 comma 5 bis);

4. un incentivo alla conciliazione ed alla transazione della controversia in corso di causa. L’art. 4, comma 6, consente, infatti, un aumento di ¼ dei valori previsti per la fase decisionale.

5. una riscrittura dell’intero art. 4 comma 9 in tema di decurtazione del compenso tanto nel caso di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. che nelle ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda. Nel primo caso è prevista una riduzione del 75% quando sia dichiarata una responsabilità processuale per azione o resistenza in giudizio con colpa grave. Nei casi di improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda si specifica che la riduzione del 50% si applica sempre che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni indicate nella motivazione fornita dall’organo giudicante;

6. che, nell’ambito del processo amministrativo, “i compensi per la fase cautelare monocratica previsti nelle tabelle 21 e 22  sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare” (art. 4, comma 10 bis)  e che nella specifica ipotesi di appello cautelare  davanti al Consiglio di Stato il compenso dovuto all’avvocato è dovuto “il compenso previsto nella tabella n.22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 percento del compenso relativo alla fase decisionale” (art. 4, comma 10 ter);

7. che, nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione, possa essere riconosciuta all’avvocato un aumento del 50% del compenso relativo alla fase decisionale, nel caso di deposito di istanza ex art. 378 c.p.c. (art. 4, comma 10 quater);

8.  una riduzione del compenso al 50% per quei procedimenti di ammissione o di impugnazione allo stato passivo qualora essi abbiano oggetto crediti per lavoro dipendente (art. 4, comma 10 quinquies);

9. una specificazione nell’applicazione dei parametri previsti dalla tabella 12 (giudizi innanzi alla Corte d’Appello) per i casi di reclamo in Corte d’appello avvero la sentenza dichiarativa di fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare (art. 4, comma 10 sexies);

10. una precisazione del compenso spettante all’avvocato per le attività difensive svolte nella sua qualità di curatore del minore. In tali casi il comma 10 septies dell’art. 4 del nuovo D.M. 55/2014 prevede che detto compenso viene liquidato “applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate […] relative alle procedure ed ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”;

11. Specifiche ipotesi di aumento del compenso relative all’attività penale. Oltre ad i casi poco sopra indicate (si veda il precedente punto 1) si evidenzia quanto disposto dai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 12. Mentre il comma 3 bis prevede un aumento (del 20%) nel caso in cui le indagini difensive siano particolarmente complesse ed urgenti, il comma successivo si occupa della ipotesi in cui le attività difensive vengano svolte davanti al Tribunale dei minorenni (in tal caso si fa riferimento ai parametri relativi all’autorità giudiziaria “che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne”).

Infine, non meno importanti sono le modifiche al Capo IV del D.M. 55 del 2014 che com’è noto riguardano l’attività stragiudiziale.

In questo settore si segnala l’introduzione dell’art. 22 bis relativa ai compensi a tempo. Tale disposizione normativa prevede la possibilità di pattuire con il cliente un compenso le cui tariffe sono comprese in una “forbice” che va da € 200,00 a € 500,00 all’ora.

Altre importanti interventi sono quelli che vanno ad integrare l’art. 18, in tema di determinazione del compenso per l’attività stragiudiziale che si compone di più fasi o parti (in tal caso l’avvocato non riceverà più un importo omnicomprensivo), e l’art. 20 relativo all’incremento dei compensi nel caso di accordo tra le parti durante il procedimento di mediazione o negoziazione assistita (del 30% dei compensi per le fasi di attivazione e mediazione).

Un ultimissimo riferimento va fatto alle tabelle dei parametri forensi allegate al nuovo D.M. n.55 del 2014 rispetto alle quali si segnalano, oltre all’aggiornamento degli importi, anche due importanti modifiche.

La prima, più evidente, riguarda l’introduzione della tabella 20 bis relativa all’accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale.

La seconda invece attiene i criteri di determinazione del compenso per le prestazioni di assistenza stragiudiziale con degli aumenti percentuali decrescenti qualora il valore della controversia sia superiore agli € 520.000,00 (si veda tabella n.25)

In conclusione, le prime considerazioni che ci si permette di svolgere alla luce di questa seppur breve analisi non possono che essere positive. Il nuovo testo del D.M. 55 del 2014, appare più equilibrato e soprattutto molto più chiaro ai fini dell’effettiva applicazione dei parametri forensi.

Roberto Scarchini



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