Il piano genitoriale nella Riforma Cartabia

La riforma “Cartabia” ha introdotto numerose interessanti novità nel processo di famiglia tra cui il piano genitoriale, previsto dall’art. 473 bis.12 ultimo comma c.p.c.

Cosa prevede la norma?

Il piano genitoriale è previsto dall’articolo 473 bis12 ultimo comma del codice di procedura civile rubricato “Dispositivo dell’articolo 473 bis 12 Codice di procedura civile” che per il contenuto del ricorso per separazione e divorzio recita:

“La domanda si propone con ricorso che contiene:
    a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
    b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
    c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
    d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
    e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
    f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
    a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
    b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
    c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

L’art. 473-bis.16. sulla costituzione del convenuto nel richiamare le indicazioni previste per il ricorso appena elencate rimanda altresì al piano genitoriale. Quindi anche la parte convenuta che deve costituirsi in un giudizio relativo al minore ha l’onere di allegare il piano genitoriale.   

In caso di discordanza tra i piani dei genitori, il giudice, in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis 50 c.p.c., “può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti.

L’accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto poiché il mancato rispetto delle condizioni ivi previste costituisce un comportamento sanzionabile con le misure previste dall’art. 473-bis.39, e cioè:

• ammonizione del genitore inadempiente;

• individuazione ai sensi dell’articolo 614-bis della somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;

• condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Va precisato che l’art. 473 bis 12 cpc si riferisce al ricorso introduttivo del nuovo rito di famiglia e riguarda il ricorso di una parte sola contro l’altra. Invero, i procedimenti a domanda congiunta (separazioni consensuali, divorzi congiunti o ricorso per figli nati fuori dal matrimonio promosso da entrambe le parti) sono disciplinati dall’art. 473 bis 51, che rubrica “Procedimento su domanda congiunta”. Quest’ultimo articolo non richiama espressamente il quarto comma dell’art. 473 bis 12 cpc., ma si limita a dire che il ricorso contiene “le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”.

Quindi, il primo dubbio è stato il seguente: al ricorso per domanda congiunta va allegato il piano genitoriale oppure no? La giurisprudenza darà la risposta alla domanda, ma stante la finalità del piano genitoriale è senz’altro consigliabile (per alcuni Tribunali è anzi già richiesto comunque nei procedimenti in materia di famiglia). 

In cosa consiste e qual è la finalità del piano genitoriale?

Secondo la Relazione Illustrativa al Decreto-legge, il piano genitoriale “consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate.”

Questa l’idea del legislatore. Fornire al Giudice una panoramica il più ampia possibile sulle abitudini e l’inclinazione dei figli per meglio disciplinare ed esaltare le peculiarità di ciascuno.

Idea ampiamente condivisibile e utile inoltre a neutralizzare, nel migliore dei casi, ab initio inutili querelle in ordine alla gestione dei figli. Si vuole aiutare i due genitori a concentrarsi non tanto sulle ragioni del dissenso o sulle reciproche pretese, ma più che altro sulle concrete esigenze quotidiane dei figli, con particolare riferimento a casa, scuola, amici, vacanze, percorsi educativi, attività extrascolastiche, tutte cose che normalmente dovrebbero restare invariate, o quasi, prima e dopo la separazione.

Il piano genitoriale, se adeguatamente impiegato, porta ad un crollo della conflittualità tra le parti e aiuta le parti nel loro impegno genitoriale evitando inutili controversie.

Quanto più un piano genitoriale sarà dettagliato, tanto più sarà facile per gli avvocati, per i mediatori o per il giudice trovare i punti di contatto tra le due proposte di menàge, aiutando così le parti a conciliarsi.

Il piano genitoriale, tuttavia, non può risolversi in un resoconto astratto e meramente formale delle attività dei figli minori, bensì deve evidenziare un progetto sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

La stesura del piano genitoriale non dovrà, pertanto, essere inteso alla stregua di un adempimento da compiere perché richiesto meramente dalla norma, ma dovrà, invece, diventare occasione di riflessione adeguata da parte dei genitori, per ripensare a come vivere il loro nuovo status di padre e di madre post separazione, o divorzio.

Qual è il contenuto del piano genitoriale?

Il piano genitoriale indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli in relazione alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze di solito godute.

Sono in circolazione esempi di piani genitoriali, altamente strutturati o più semplici.

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 19 maggio u.s.(qui allegata), ha approvato la proposta di schema di piano genitoriale elaborato dalla Commissione per il Diritto di famiglia, qui in allegato.


Francesca Scappini



Hai bisogno di una Consulenza Legale?

Compila il Form e prendi un appuntamento con un nostro professionista
Please install and activate the "Contact form 7" plugin to show the contact form.