Intercettazioni telefoniche: come funzionano

Nell’era digitale in cui viviamo, le intercettazioni telefoniche rappresentano uno strumento di rilevante importanza nell’ambito dell’attività investigativa il quale permette alle Autorità competenti di raccogliere prove fondamentali per risolvere crimini e assicurare alla giustizia coloro che li commettono. Tuttavia, l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche solleva anche importanti questioni etiche e giuridiche riguardanti, tra gli altri aspetti, la normativa in materia di Trattamento dei dati personali e la tutela dei diritti individuali.

In questa trattazione, esploreremo nel dettaglio la materia relativa alle intercettazioni telefoniche; partendo da una definizione chiara che ne esplichi la natura esamineremo la normativa di riferimento che ne regola l’uso, i presupposti applicativi ed i limiti imposti  per il loro utilizzo, la procedura di autorizzazione, la tecnologia e le modalità operative impiegate, la conservazione e l’utilizzo delle registrazioni ottenute e, infine, le implicazioni etiche e le questioni correlate alla tematica del Trattamento dei dati personali e tutela della persona.

Attraverso la presente analisi cercheremo, pertanto, di comprendere il ruolo delle intercettazioni telefoniche nel contesto dell’attività di indagine, bilanciando la necessità del ricorso a tali strumenti con la necessità di rispettare i diritti fondamentali dei singoli.

Intercettazioni telefoniche: cosa sono

Le intercettazioni telefoniche rappresentano un importante strumento utilizzato dalle Autorità investigative per raccogliere prove ed informazioni nell’ambito delle indagini. Esse consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri avvalendosi di modalità idonee a tale scopo, attuata da un soggetto estraneo alla stessa, mediante strumenti tecnici di registrazione e monitoraggio.

Questo processo può avvenire anche mediante l’installazione di dispositivi tecnologici di captazione informatica che consentono di acquisire conoscenza di telecomunicazioni telefoniche, in entrata e in uscita, da determinati dispositivi telefonici e non. Le intercettazioni possono infatti riguardare non solo le chiamate vocali ma anche i messaggi di testo ed altri tipi di comunicazioni avvenute tramite dispositivi mobili o fissi. Al riguardo, è interessante segnalare che, accanto a questa tipologia di intercettazioni, il legislatore ammette anche intercettazioni informatiche o telematiche.

Tuttavia, l’uso delle intercettazioni telefoniche è regolamentato da precise disposizioni normative le quali, ad esempio, contemplano la necessaria autorizzazione da parte del Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero, il quale è chiamato a valutare attentamente la presenza dei presupposti per la loro autorizzazione e ciò al fine di garantire la tutela della persona e della riservatezza ovvero un necessario bilanciamento tra le esigenze investigative ed i diritti della persona. 

Intercettazioni telefoniche: normativa di riferimento

Le intercettazioni telefoniche rappresentano uno strumento investigativo di fondamentale importanza nel contesto penale, consentendo alle autorità competenti di acquisire prove utili per la risoluzione di determinate tipologie di reati e l’individuazione dei loro responsabili. Tuttavia, l’uso di tale strumento deve avvenire nel rispetto di precise normative che ne regolano l’impiego.

La normativa di riferimento per le intercettazioni telefoniche è principalmente contenuta nel codice di procedura penale (CPP), agli articoli 266 e seguenti i quali disciplinano i limiti della loro ammissibilità, i presupposti per la loro autorizzazione nonché le modalità operative e le garanzie previste per tutelare i diritti degli individui coinvolti.

La normativa italiana in materia di intercettazioni telefoniche si fonda infatti sui principi e sui diritti costituzionalmente garantiti quali, in particolare, l’inviolabilità della libertà personale e la segretezza della corrispondenza nonché di ogni altra forma di comunicazione (articolo 15). Per tali ragioni, l’impiego delle intercettazioni telefoniche è sottoposto a stringenti requisiti e limitazioni, al fine di assicurare che venga utilizzato solo nei casi strettamente necessari e proporzionati alle finalità dell’indagine penale.

Oltre al citato Codice di procedura Penale, la materia è stata recentemente assoggettata ad un intervento legislativo mediante il D.Lgs. 29.12.2017, n. 216 intervenuto in riforma sostanziale della disciplina delle intercettazioni a cui sono succeduti gli interventi della L. 9.1.2019 n. 3 e dal D.L. 30.12.2019 n. 161 conv. in L. 28.2.2020 n. 7 che rappresenta, di fatto, il secondo rilevante provvedimento in materia. A mezzo delle citate novelle, infatti, viene disciplinato in maniera più puntuale l’utilizzo di nuove tecnologie (i.e. captatore informatico in ambito, però, di intercettazioni di comunicazioni tra soggetti presenti) prevedendo maggiore garanzia e limitazioni nel loro utilizzo.  

Presupposti e limiti delle intercettazioni telefoniche

Come anticipato l’impiego delle intercettazioni telefoniche  è regolato da una serie di presupposti e limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Presupposti delle intercettazioni telefoniche

Sussistenza di gravi indizi di reato: Le intercettazioni telefoniche devono necessariamente presupporre la gravità del reato (art. 266 c.p.p.) nonché la presenza di gravi indizi di reato (art. 267, comma 1, c.p.p.). 

Rilevanza per l’indagine: Le intercettazioni telefoniche devono essere pertinenti e necessarie per l’indagine in corso. Devono essere dirette a acquisire informazioni utili e rilevanti per il procedimento penale e non possono essere autorizzate in maniera indiscriminata. A tale proposito, l’art. 266 c.p.p. fornisce un elenco tassativo dei reati in riferimento al cui accertamento è possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche.

Autorizzazione dell’autorità giudiziaria: Le intercettazioni telefoniche possono essere disposte soltanto con un’ordinanza motivata emessa dall’autorità giudiziaria competente, che valuta attentamente la sussistenza dei presupposti e dei limiti previsti dalla legge infatti, l’autorizzazione viene concessa laddove l’intercettazione si configuri come assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267, comma 1, c.p.p.).

Limiti delle intercettazioni telefoniche

Rispetto del principio di proporzionalità: L’intercettazione telefonica deve rispettare il principio di proporzionalità, ossia non può essere utilizzata in misura maggiore di quanto sia strettamente necessario per il raggiungimento dello scopo investigativo. 

Durata limitata: Le intercettazioni telefoniche devono avere una durata limitata nel tempo e devono essere interrotte non appena vengono acquisite le informazioni rilevanti per l’indagine. Non è consentito prolungarle oltre il necessario.

Rispetto della privacy: Le intercettazioni telefoniche devono essere acquisite nel rispetto della privacy (i.e. tutela del trattamento dei dati personali) e dei diritti fondamentali degli individui coinvolti. Non possono essere autorizzate in maniera arbitraria o indiscriminata, e devono essere adottate misure adeguate per proteggere la riservatezza delle comunicazioni.

Intercettazioni telefoniche: Procedura di autorizzazione

La procedura di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche è un processo rigoroso e altamente regolamentato. Di seguito, esamineremo i passaggi principali di questa procedura:

Richiesta delle autorità competenti: La procedura inizia con una richiesta formale da parte delle Autorità competenti, di solito il Pubblico Ministero, che motivano la necessità di effettuare le intercettazioni telefoniche nell’ambito delle indagini preliminari disposte nell’ambito di un procedimento penale. La richiesta è quindi volta ad ottenere l’autorizzazione e a disporre le operazioni in argomento (art. 267, comma 1, c.p.p.). Soltanto nell’ipotesi in cui il Pubblico Ministero ravvisi una situazione con carattere di urgenza e vi sia motivo di ritenere che dal ritardo derivante dall’attesa dell’autorizzazione del G.I.P. possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, lo stesso può disporre con decreto motivato che le operazioni abbiano inizio; tale decreto deve in ogni caso essere trasmesso entro le successive ventiquattro ore al Giudice competente affinché, entro le successive quarantotto ore, lo convalidi (o meno), con ulteriore decreto motivato (art. 267, comma 2, c.p.p.). Il decreto del Pubblico Ministero dovrà, in questo caso, indicare la durata delle operazioni, che non potrà essere non superiore a quindici giorni sebbene possa essere prorogata dal Giudice sia in fase di convalida che alle successive scadenze, nonché le modalità con le quali verranno svolte le intercettazioni (art. 267, comma 3, c.p.p.). Nel caso in cui, il GIP ritenesse di non dover convalidare il decreto di urgenza disposto dal P.M., le intercettazioni dovranno essere sospese ed il loro risultati non potranno essere utilizzati nel procedimento. 

Valutazione dell’autorità giudiziaria: La richiesta viene valutata dall’autorità giudiziaria competente, il Giudice per le Indagini preliminari (G.I.P.) il quale, esamina attentamente la richiesta e verificata la presenza dei presupposti di legge (ovvero: gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini – art. 267, comma 1, c.p.p.).

Emissione del decreto: Se l’autorità giudiziaria ritiene che sussistano gravi indizi di reato e che le intercettazioni siano assolutamente indispensabili ai fini dell’indagine, emette un decreto motivato che autorizza il compimento delle operazioni di intercettazioni telefoniche.

Comunicazione agli operatori telefonici: Ottenuta l’autorizzazione, le Autorità competenti comunicano agli operatori telefonici la necessità di effettuare le intercettazioni telefoniche sulle linee specificate nel decreto. Gli operatori telefonici sono tenuti a collaborare fornendo accesso alle comunicazioni oggetto di intercettazione.

Conduzione delle intercettazioni: Le intercettazioni telefoniche vengono quindi condotte dagli operatori incaricati, che registrano le comunicazioni sulle linee specificate nell’ordinanza. Durante questo processo, vengono adottate misure per garantire la riservatezza delle comunicazioni non pertinenti all’indagine; il Pubblico Ministero, infatti, vigila affinché non vengano riportate all’interno dei verbali, quelle espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili (art. 268, comma 2-bis, c.p.p.).

Monitoraggio e controllo: Le intercettazioni in corso sono soggette a monitoraggio e controllo da parte delle autorità competenti per verificare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza e garantire che vengano raccolte solo informazioni rilevanti per l’indagine.

Rapporto all’autorità giudiziaria: Al termine delle intercettazioni, gli operatori incaricati redigono un verbale sulle comunicazioni registrate e lo presentano, insieme alle registrazioni, all’Autorità giudiziaria competente, ai fini della loro conservazione. Quest’ultima, insieme ai difensori delle Parti, esamina il materiale raccolto e decide quali informazioni possono ritenersi rilevanti e/o possono essere utilizzate nell’ambito del procedimento per il quale sono state disposte.

Conservazione e utilizzo delle intercettazioni telefoniche

I verbali e le registrazioni, insieme ad ogni atto ad essi relativo, sono conservati integralmente nell’archivio gestito e tenuto sotto la direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni (art. 269, comma 1, c.p.p.). Le registrazioni, sono conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. 

Conclusioni

In conclusione, le intercettazioni telefoniche rappresentano un’importante risorsa per le autorità investigative nel perseguimento della giustizia e nell’accertamento della responsabilità penale. Tuttavia, l’uso di questo strumento solleva questioni complesse legate alla tutela della riservatezza e dei diritti individuali. È pertanto essenziale che le intercettazioni telefoniche vengano condotte nel rispetto rigoroso della normativa di riferimento e dei principi costituzionali che tutelano i diritti fondamentali degli individui. 

Le autorità investigative devono operare con trasparenza e responsabilità nell’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, assicurando che vengano rispettati i limiti temporali e che le informazioni raccolte vengano trattate in modo confidenziale e sicuro. Allo stesso tempo, è importante garantire che le intercettazioni telefoniche non vengano utilizzate in modo arbitrario o indiscriminato e che vengano adottate misure adeguate per proteggere la riservatezza e la dignità delle persone coinvolte.

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Avv. Adele Antonini