Cos’è la convivenza more uxorio?

La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita.

La Cassazione con la sentenza n. 6381/1993 ha dichiarato che la convivenza more uxorio è legittima per il nostro ordinamento perché non contrasta con il buon costume, l’ordine pubblico e le norme imperative.

La legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) ne ha introdotto la disciplina nel nostro ordinamento.

La suddetta normativa ha disciplinato, infatti, la coppia di fatto e introdotto il contratto di convivenza, contemplando una serie di diritti a favore dei conviventi che restituisce dignità alle unioni che non contraggono matrimonio.

La normativa prevede una serie di diritti a favore dei conviventi così da avvicinarli a quelli goduti dai coniugi.

Ad esempio:

   – il partner di un soggetto dichiarato inabile può essere nominato suo amministratore di sostegno o fargli visita nei luoghi di ricovero ed esprimere la sua opinione sul trattamento terapeutico che lo riguarda (si prevede infatti che “Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore  o amministratore di sostegno,  qualora  l’altra  parte  sia  dichiarata interdetta  o  inabilitata. Ed ancora: “In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche’  di  accesso  alle informazioni personali, secondo le  regole  di  organizzazione  delle strutture  ospedaliere  o  di   assistenza   pubbliche,   private   o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari; e “Ciascun convivente di fatto puo’ designare  l’altro  quale  suo rappresentante con poteri pieni o limitati:  a) in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere  e  di volere, per le decisioni in materia di salute;  b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie);

    – il decesso di uno dei conviventi causata da un illecito altrui commesso sul posto di lavoro, durante la circolazione stradale o in altre circostanze, legittima l’altro convivente a chiedere il risarcimento danni da morte;

     – Il lavoro di uno dei conviventi nell’impresa dell’altro gli attribuisce il diritto di partecipare agli utili (cfr. “al  convivente  di  fatto che presti stabilmente  la  propria  opera  all’interno  dell’impresa dell’altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche’  agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento,  commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa’  o  di  lavoro subordinato.).

Per quanto riguarda la casa familiare nelle convivenze more uxorio, quali regole valgono?

In caso di decesso il partner superstite subentra nel contratto d’affitto e, se l’immobile era di proprietà del defunto, mantiene il diritto di abitazione per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. In particolare la legge Cirinnà prevede espressamente che “in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare

ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno nel  caso  in  cui  il convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto”. Ed ancora “ Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente  di  fatto ha facolta’ di succedergli nel contratto”).

E sul diritto al mantenimento?

La corresponsione dell’assegno di mantenimento non è contemplata nel caso in cui a separarsi è una coppia di fatto. L’unica forma di contributo prevista dalla nuova legge Cirinnà consiste nel diritto agli alimenti, solo se l’ex convivente versa in stato di bisogno. La misura e la durata degli alimenti sono tuttavia stabiliti in base al periodo della convivenza.

E sui figli?

In relazione alla questione dell’affidamento dei figli che si pone qualora la convivenza more uxorio dovesse sciogliersi, il d.lgs. n. 154/2013 dispone che i figli naturali nati al di fuori del matrimonio, sono equiparati ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio. Pertanto, se la convivenza more uxorio termina, ogni genitore, in assenza di accordo per gestire la relazione con i figli, può rivolgersi al Tribunale ordinario, al quale spetta l’onere di stabilire la misura dell’assegno di mantenimento, il diritto di visita, l’affidamento e l’assegnazione della casa familiare.

Il contratto di convivenza more uxorio

Si diceva che la legge Cirinnà ha introdotto il cd. contratto di convivenza. Ebbene, ai fini della stipula e della validità del contratto di convivenza more uxorio sono richieste delle apposite formalità.

Infatti la norma prevede che per i contratti di convivenza sia necessaria la forma scritta (con

atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione  autenticata  da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita’ alle norme imperative e all’ordine pubblico) e la registrazione anagrafica della coppia di fatto presso il Comune di residenza.

Nel contratto di convivenza i conviventi  di  fatto  possono  disciplinare   i   rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, stabilendo quindi a priori le rispettive modalità di contribuzione alle necessità della famiglia di fatto nel corso della convivenza e quando questa viene meno.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  a) accordo delle parti;

  b) recesso unilaterale;

  c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un  convivente ed altra persona;

  d) morte di uno dei contraenti.

Ovviamente, la risoluzione del contratto di convivenza  per  accordo  delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta  nelle  stesse forme sopra esposte per la redazione.

Francesca Scappini



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