Confermato il limite dei 1000 Euro dal 1° gennaio 2022

Dal primo gennaio 2022 il limite all’utilizzo dei contanti passa ad 1000 Euro.

Era stato il decreto fiscale collegato alla manovra 2020 a modificare il regime dell’utilizzo del contante per i cittadini residenti in Italia, stabilendo l’abbassamento graduale delle soglie di utilizzo del contante. Dal primo luglio del 2020 fino al 31 dicembre 2021 il limite infatti era stato ridotto dai precedenti 3000 a 2000 euro, per passare poi a 1000 euro dal primo gennaio 2022.

La norma ha l’obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche

Da gennaio 2022 si potranno quindi utilizzare i contanti per effettuare pagamenti fino a 999 euro e 99 centesimi; per importi superiori a detta soglia si dovrà ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili (ad es. bonifici, carte di credito/debito, bancomat).

Nel concreto come opera il limite?

Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita.

Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, dovendo quest’ultima rispettare comunque la suddetta soglia.

I trasferimenti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento con strumenti di pagamento quindi tracciabili.

In caso trasferimento di contante collegato a più pagamenti, al fine di valutare se lecita, si dovrà considerare la cumulabilità o meno delle plurime operazioni di pagamento sottosoglia. È il caso dei pagamenti collegati a contratti di somministrazione, o pagamenti frazionati che derivino da preventivo accordo negoziale tra le parti o ancora il pagamento cumulativo di operazioni perfettamente autonome e distinte tra loro. In tutti questi casi resta fermo il potere dell’Amministrazione di valutare se la suddivisione dei pagamenti scaturisca dalla natura del contratto o dalla effettiva e concreta attuazione dell’accordo tra le parti (per un pagamento rateale) o invece sia da considerarsi artificiosa e quindi illecita.

Sarà però possibile continuare ad effettuare versamenti e prelevamenti dal proprio conto corrente per importi anche superiori al limite suddetto, con l’unica precisazione che in tal caso l’istituto di credito chiederà chiarimenti sulla necessità di questa cifra (con la possibilità, in base alla risposta fornita dal correntista, di segnalare questa operazione all’UIF (UIF Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).

Quali sono le conseguenze in caso di mancato rispetto del limite?

In caso di violazione della normativa sul lecito trasferimento di contante sono previste sanzioni diverse a seconda che le stesse siano rivolte alle parti attive della violazione commessa o piuttosto alla parte passiva che abbia omesso di vigilare e segnalare le operazioni sospette.

Per quanto riguarda le conseguenze sanzionatorie per i “partecipanti” all’operazione illecita, in virtù dell’abbassamento della soglia limite per l’utilizzo del contante, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale passerà a 1.000 euro (contro il minimo attuale pari a 2.000 euro), mentre la massima sanzione resta 50.000 euro.

Le sanzioni comminate alle parti attive nell’operazione illecita sono graduate anche in funzione dell’importo della transazione illecita e quindi degli eventuali benefici e vantaggi correlati all’operazione sopra soglia.

Ciò non vale per il regime sanzionatorio previsto per i soggetti obbligati a vigilare, estranei all’azione, poiché l’intento del legislatore è di sanzionare l’omissione dell’operatore qualificato istituzionalmente deputato a vigilare, mancando poi un collegamento con gli eventuali benefici dell’operazione sopra soglia. In tal caso non vi è un “adeguamento” della sanzione minima stante le nuove soglie, ma è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.



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