La responsabilità medica è un tema di rilievo nel contesto della salute e del diritto, che pone in evidenza il delicato equilibrio tra l’attività professionale degli operatori sanitari e il diritto alla salute del paziente. Questa complessa interazione implica una profonda riflessione sui principi del consenso informato, sull’autonomia del paziente nelle decisioni terapeutiche e sulle implicazioni di eventuali errori medici. In questo articolo, esploreremo le dinamiche della responsabilità medica, evidenziando l’importanza di una corretta prassi medica e le vie legali a tutela del paziente.

Responsabilità medica: cos’è e quali possono essere gli errori medici?

La responsabilità medica si riferisce al legame causale tra le lesioni alla salute del paziente e le azioni degli operatori sanitari, considerando anche le eventuali inefficienze della struttura sanitaria. Questo concetto evidenzia il rapporto rilevante tra il diritto del paziente alla salute e l’esercizio della professione medica. La responsabilità coinvolge una vasta gamma di prestazioni mediche fornite da professionisti sanitari con diverse competenze. Gli interventi possono includere diagnosi, trattamenti preventivi e curativi, chirurgia e assistenza. In caso di esiti insoddisfacenti, i sanitari possono essere ritenuti responsabili per errori diagnostici, terapeutici o di vigilanza, con possibili implicazioni penali e/o civili.

Le recenti riforme legislative a cominciare dal D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2012 (la cd. legge Balduzzi) fino alla L. n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco),  hanno enfatizzato la relazione tra medico e paziente, sottolineando l’importanza del consenso informato e dell’autonomia del paziente nelle decisioni terapeutiche. Il concetto di consenso informato, sottolineato dalla Convenzione di Oviedo del 1997, stabilisce che nessun intervento sanitario può essere eseguito senza il consenso libero e informato del paziente. Questo implica che il paziente deve ricevere informazioni complete e comprensibili sulle finalità, la natura e le conseguenze dell’intervento, così come sui rischi associati. Inoltre, il paziente ha il diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento. Questo principio protegge la libertà e l’autonomia del paziente, garantendo che le decisioni mediche siano prese in collaborazione con il paziente stesso.

I principali errori medici si configurano come errori di commissione (es. atto medico o assistenziale non dovuto o praticato in modo scorretto) e/o di omissione (quando non viene effettuata un cura necessaria per il paziente). A titolo meramente esemplificativo rientrano in queste due categorie di errori la somministrazione di farmaci errati, l’esecuzione errata o non dovuta di interventi chirurgici, esami e procedure diagnostiche non eseguite o eseguite in maniera errata o errori rispetto alla tempistica come un ritardo nella diagnosi. 

Responsabilità medica: gli elementi della responsabilità medica

Gli elementi della responsabilità medica sono: la colpa e il nesso causale.

  • La colpa si riferisce alla condotta del medico che è considerata non conforme agli standard professionali richiesti. Questa può essere classificata in generica o specifica. La colpa generica si verifica quando il medico mostra negligenza, imprudenza o imperizia nella sua azione. La negligenza è caratterizzata da superficialità o disattenzione, l’imprudenza da un comportamento avventato o temerario, e l’imperizia dalla mancanza di preparazione professionale. La colpa specifica si verifica quando il medico viola norme specifiche che era tenuto a conoscere e seguire.
  • Il nesso causale stabilisce il legame diretto tra l’azione o l’omissione del medico e il danno subito dal paziente. Questo significa dimostrare che il danno è stato causato direttamente dall’errore o dalla negligenza del medico. Questo può essere complicato da determinare, specialmente quando sono presenti altri fattori che potrebbero aver contribuito al danno o quando si tratta di complicazioni legate alla malattia del paziente.

La natura della responsabilità medica 

La responsabilità medica può essere di due tipologie: 

  • Responsabilità civile: coinvolge il risarcimento dei danni subiti dal paziente a causa di errori medici, basandosi sull’obbligo dei professionisti sanitari di adottare precauzioni adeguate per garantire un’assistenza appropriata.
  • Responsabilità penale:  quando l’errore del medico comporta ed integra anche fattispecie di reati, come l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose, che possono portare a processi legali e conseguenti sanzioni penali.

La riforma operata con la legge Gelli-Bianco ha introdotto per quanto riguarda la responsabilità civile il sistema del doppio binario. La nuova normativa inquadra la responsabilità medica della struttura ospedaliera come responsabilità contrattuale, in ragione del contratto atipico che viene stipulato tra paziente e struttura mediante l’acquisizione del consenso informato, diversamente la responsabilità del medico rientra nell’alveo della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art.2043 del codice civile. La responsabilità del medico così qualificata, comporta un maggior onere probatorio per il paziente, il quale dovrà dimostrare di aver subito il danno, e un rischio minore di condanna per il medico.

Anche dal punto di vista penale, la legge Gelli-Bianco ha alleggerito la responsabilità penale del medico grazie all’introduzione dell’art. 590 sexies c.p. che disciplina la responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico, prevedendo che nel caso in cui l’evento lesivo sia derivato dall’imperizia, è esclusa la punibilità quando il medico ha rispettato le raccomandazioni delle linee guida (adeguate al caso concreto) o le buone pratiche clinico-assistenziali. La responsabilità penale invece sussisterebbe sempre quando la colpa derivi da negligenza o da imprudenza, non rilevando se essa sia di tipo lieve o grave.

Danni e risarcimenti nella responsabilità medica

I danni risarcibili e il calcolo del risarcimento danni per responsabilità medica sono un aspetto fondamentale nel contesto legale e medico. 

I danni risarcibili si distinguono in danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

Rientrano tra i danni patrimoniali tutti quelli che corrispondono a una perdita economica per il soggetto danneggiato a seguito dell’errore medico, si caratterizzano poiché essi sono  quantificabili e monetizzabili. L’articolo di riferimento è il 1223 del c.c., il danno risarcibile include quindi non solo il danno effettivamente subito, ma anche il mancato guadagno. Saranno risarcibili sia le spese mediche sostenute, visite e esami effettuati, ma anche il mancato guadagno derivante dalla perdita della capacità lavorativa.

Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, sono quei danni che non sono quantificabili direttamente, poiché agiscono sulla sfera personale del soggetto danneggiato e non sulla sua sfera patrimoniale.

Il primo danno non patrimoniale da considerare è il danno biologico che include danni alla salute fisica e psichica del paziente, come lesioni, disabilità temporanee o permanenti e pregiudizi psicologici derivanti dall’errore medico. Il danno biologico è quantificato dal medico legale.

Spesso al danno biologico si accompagna anche il danno morale che riguarda il dolore emotivo, lo stress, l’angoscia e la perdita di qualità della vita del paziente a causa dell’errore medico.

Troviamo poi ancora il danno esistenziale che coinvolge danni che influenzano la sfera personale, familiare o sociale del paziente, come la perdita di autonomia o la limitazione delle attività quotidiane.

In genere, durante il processo di valutazione dei danni, vengono considerati: 

  • Il tipo e la gravità delle lesioni subite dal paziente;
  • Le conseguenze a lungo termine sull’aspetto fisico, mentale e sociale del paziente;
  • Le spese mediche e di riabilitazione sostenute dal paziente;
  • Il grado di responsabilità del medico o della struttura sanitaria nell’errore medico.
  • Le perdite economiche del paziente, se presenti.

In molti casi, si ricorre all’assistenza di esperti medici, consulenti legali e periti per valutare in modo accurato l’entità del danno e determinare un risarcimento equo e adeguato per il paziente.

Responsabilità medica: il tentativo di mediazione o di conciliazione 

Già prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, l’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 stabiliva che in caso di responsabilità medica è obbligatoria la mediazione prima di promuovere un giudizio per responsabilità medica davanti al Tribunale. Questo si applica a tutte le controversie che coinvolgono il rapporto tra medico e paziente o tra struttura sanitaria e paziente.

L’articolo 8, comma 2, della Legge Gelli-Bianco, conferma sì l’obbligatorietà della mediazione, tuttavia attribuisce rilevanza altresì allo strumento dell'”accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite” (ATP) disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c., facendo salva la possibilità alternativa di esperire il tentativo di mediazione. 

Il tentativo di conciliazione e la mediazione sono condizioni di procedibilità per un eventuale futuro giudizio di merito, è fondamentale per questa ragione affidarsi a un professionista del settore che sappia guidarvi nei passi da seguire e nella scelta della strada più idonea al caso concreto.

Responsabilità medica: chi può richiedere il risarcimento del danno?

Soggetto legittimato a presentare richiesta di risarcimento danno è sicuramente il paziente danneggiato. Tuttavia, anche i suoi congiunti potrebbero essere legittimati ad agire in alcune circostanze, come ad esempio nell’ipotesi di morte del paziente. Infatti, in questo caso possono agire i suoi eredi per l’ottenimento del risarcimento del danno. Sarà necessario non solo provare la mera titolarità di un rapporto familiare, ma occorre verificare in che misura la lesione subìta dalla vittima abbia inciso sulla vita familiare.

Si ricomprendono nei legittimati non sono gli ascendenti e discendenti del paziente, ma anche i parenti in linea collaterale, il convivente di fatto, l’unito civilmente.

Ai congiunti spetterà il danno non patrimoniale derivante dalla perdita e dalla sofferenza subita, il danno è quantificato in via equitativa dal giudice. 

Responsabilità medica: la responsabilità civile della struttura sanitaria

Abbiamo già detto che la responsabilità medica della struttura sanitaria è una responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c., derivante dal rapporto che si instaura direttamente tra struttura e paziente, ma la struttura risponde anche solidalmente per i danni cagionati da dipendenti o collaboratori esterni esercenti professioni sanitarie. In questo caso risponderà a titolo di responsabilità per fatto degli ausiliari a norma dell’art. 1228 c.c..

Tuttavia, la struttura sanitaria, a norma dell’art.9 della Leggi Gelli-Bianco, può sempre procedere con l’azione di rivalsa contro il medico responsabile chiedendo la restituzione di quanto dovuto da essa al paziente, qualora dimostri che il danno provocato dal medico sia frutto di una sua condotta dolosa o derivante da colpa grave.

Conclusioni

In conclusione, la responsabilità medica è una questione complessa che coinvolge il legame tra le azioni degli operatori sanitari e le lesioni alla salute dei pazienti, includendo anche le inefficienze della struttura sanitaria. Gli elementi principali di questa responsabilità comprendono la colpa e il nesso causale, che richiedono una valutazione approfondita delle azioni del medico e dei danni subiti dal paziente. La legislazione degli ultimi anni ha sottolineato l’importanza del consenso informato e dell’autonomia del paziente nelle decisioni terapeutiche, prevedendo anche la possibilità di un tentativo di conciliazione o la mediazione in determinati casi di controversie. Il calcolo del risarcimento danni per responsabilità medica dipende da diversi fattori, tra cui i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal paziente e il grado di responsabilità del medico o della struttura sanitaria. Affidarsi a uno studio legale specializzato in responsabilità medica offre numerosi vantaggi, tra cui competenza legale specifica, esperienza pratica, risorse specializzate e supporto emotivo e professionale, che possono essere importanti per ottenere risultati positivi in casi complessi di responsabilità medica.

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Avv. Francesca Scappini