Responsabilità penale del proprietario di immobili per abusi

Abusi su immobili: quando il proprietario può essere ritenuto responsabile?

La Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 21 giugno 2021, n. 24138 ha ribadito che, ai fini della della responsabilità per abuso su immobili “il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) non può essere per ciò solo ritenuto responsabile dell’abuso commesso sul proprio immobile, nemmeno facendo ricorso al meccanismo di imputazione causale di cui all’art. 40 c.p.”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è restia a sostenere che la titolarità di un diritto reale sull’immobile abusivamente realizzato possa di per sé dimostrare che il proprietario sia anche il committente dell’opera, quand’anche solo a titolo concorsuale.

ll diritto reale sull’immobile costituisce un indizio grave, ma pur sempre un indizio che, a norma dell’art. 192 c.p.p., comma 2, deve essere valutato insieme con altri.

La gravità dell’indizio può risentire di molteplici variabili come la circostanza per cui la disponibilità giuridica può non corrispondere al possesso e dunque all’effettiva disponibilità materiale dell’immobile. Nemmeno l’intima adesione del proprietario alla condotta altrui è sufficiente a fondare l’affermazione della responsabilità penale a titolo di concorso nel reato, se essa non si trasforma in un contributo morale effettivo all’altrui illecita condotta.

La Corte di Cassazione ha nel tempo fornito, senza pretesa di completezza, una serie di elementi dalla cui valutazione congiunta si può ragionevolmente desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, la piena partecipazione (o compartecipazione) del proprietario alla realizzazione dell’immobile abusivo.

Si può riassuntivamente affermare che, ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell’opera abusiva e proprietario, dell’eventuale presenza “in loco” di quest’ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all’esecuzione delle opere da parte del proprietario. Allo stesso tempo, tuttavia, non esiste un catalogo predefinito di indizi dai quali poter univocamente trarre la conclusione della responsabilità del proprietario per gli abusi edilizi commessi nell’area di sedime o sull’immobile di proprietà.

E nel contempo le direttrici principali di questi ragionamenti non devono costituire il mezzo per eludere il principio della responsabilità personale da reato e della sua affermazione oltre ogni ragionevole dubbio.



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