Startup: requisiti e regime fiscale

Cosa sono le startup?

Le startup innovative, ai sensi dell’art.25, del Decreto legge 18/10/2012, n. 179, sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate e che possiedono i seguenti requisiti:

– costituite da non più di sessanta mesi;

– sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; 

–  a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

–  non distribuiscono, e non hanno distribuito, degli utili;

– hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

–  non costituite da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

–  possesso almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1)  le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. 

2)  impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

3)  titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

I requisiti per le startup innovative sono cumulativi?

Secondo quanto chiarito dal Ministero dello sviluppo economico (Parere 02/10/2018 n. 348960), l’art. 25, D.L. n. 179 del 2012, pone i due requisiti sopra richiamati (privativa industriale e spese in ricerca e sviluppo), quali alternativi tra di loro e non cumulativi, come ad esempio nell’ipotesi delle PMI innovative. Ne consegue che sarebbe sufficiente uno solo di essi per qualificare la società come startup innovativa. Ovviamente la compresenza dei requisiti non è vietata.

Come si costituisce?

Il primo passo è quello di redigere uno statuto societario, in cui venga data la denominazione societaria. Esiste un apposito modello di statuto societario anche digitale per la stesura dell’atto costitutivo e dello statuto societario stesso, che permette la creazione di una srl direttamente online.

Una parentesi va dedicata alle srl a un euro. A tal fine occorre tenere presenti quali sono i relativi vincoli. Innanzitutto, c’è il fatto di dover adottare uno statuto ministeriale standard e poi che esso non è modificabile. 

Chi sostiene la creazione e lo sviluppo delle startup?

L’incubatore di startup innovative certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, con sede in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

a)  dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b)  dispone di attrezzature adeguate all’attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c)  è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d)  ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;

e)  ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative.

d)  breve descrizione dell’attività svolta;

e)  elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;

f)  indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l’incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;

g)  indicazione dell’esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;

h)  indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a startup innovative.

Quali benefici fiscali riconosce alle startup?

In tema di startup innovativa assumono particolare rilevanza la serie di incentivi fiscali all’investimento introdotte nel 2012 con aliquote incrementate, con effetto dal 1° gennaio 2019. In tema di imposte sui redditi la norma introduce un regime fiscale e contributivo agevolato in favore dei piani di incentivazione fondati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle startup innovative e degli incubatori certificati. Si prevede l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell’iscrizione della startup innovativa.

Il legislatore ha previsto tali agevolazioni fiscali, volte a favorire la nascita e la diffusione di nuove imprese innovative, sia che si tratti di startup innovative propriamente dette, che di incubatori certificati.

Le startup pagano meno imposte sui redditi?

Una prima e rilevante misura agevolativa è quella contemplata dall’art. 27, D.L. 18/10/2012, n. 179.

La norma introduce un regime fiscale e contributivo agevolato in favore dei piani di incentivazione fondati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle startup innovative e degli incubatori certificati (Agenzia Entrate, risoluzione 14/10/2014, n. 87/E e circolare 11/06/2014, n. 16/E; Ministero dello sviluppo economico, Nota 29/09/2014, n. 169135, circolare 29/08/2014 n. 3672/C, Parere 22/08/2014 n. 147530).

Il D.L. disciplina, sotto il profilo impositivo, anche la possibilità di compensare l’apporto di opere o servizi di terzi con una partecipazione al capitale sia sotto forma di azioni, sia sotto forma di strumenti finanziari specifici (cd. work for equity).

In particolare, viene previsto che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di startup innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’art. 9, TUIR, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento (art. 27, comma 4, D.L. n. 179/2012).

L’art. 27-bis, D.L. n. 179/2012 (inserito dalla L. n. 221/2012) estende poi alle startup innovative e incubatori certificati la spettanza del contributo pubblico disciplinato dall’art. 24, D.L. 22/06/2012, n. 83. L’art. 28 introduce altresì misure volte a favorire l’assunzione di lavoratori, per il periodo di cinque anni dalla data di costituzione della startup innovativa ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo art. 25 per le società già costituite. (Gheido e Casotti, Pratica Fiscale e Professionale, 41/2012, pag. 47). Infine, l’art. 29, D. L. 18/10/2012, n. 179 prevede una serie di incentivi fiscali all’investimento in startup innovative (con aliquote che risultano incrementate, con effetto dal 1° gennaio 2019, dall’art. 1, commi 218 e 220, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

Nel quadro degli incentivi riservati alle startup innovative va da ultimo segnalato il D.M. 24/09/2014, Sviluppo Economico, che ha previsto l’istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenerne la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale. Per approfondimenti sul tema si rinvia a Ministero dello sviluppo economico – circolare 10/12/2014, n. 68032.

E le imposte di bollo?

L’art. 26, comma 8, D. L. 18/10/2012, n. 179 prevede l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell’iscrizione della startup innovativa e dell’incubatore certificato nella sezione speciale del registro delle imprese. La startup innovativa e l’incubatore certificato sono altresì esenti dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. Le descritte esenzioni sono tuttavia subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato e sono attive comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (Nota 17/07/2013, n. 120930).

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria per gli atti costitutivi di startup innovative, redatti con atto pubblico o sottoscritti con modalità digitali (firma digitale e firma elettronica avanzata autenticata ex artt. 24 e 25, codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005). Cfr., art. 26, comma 8, come modificato dall’art. 1, comma 69, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Filippo Pasqualetti



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